Regolamento

Regolamento attuativo approvato il 20 aprile 2013

REGOLAMENTO ATTUATIVO

( Approvato dal Congresso Regionale il 20 aprile 2013 )

Soci

Quote sociali - Articolo 1

1. Per godere della pienezza dei diritti di socio occorre essere in regola con il pagamento delle quote sociali e non essere oggetto di provvedimento disciplinare.

2. Le quote sociali sono annuali e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. La quota sociale versata ha validità per l'intero anno solare cui si riferisce il pagamento. Il rinnovo annuale dell'iscrizione avviene con il pagamento della quota.

3. L'iscrizione all'Associazione Stampa Subalpina si intende automaticamente e tacitamente confermata da parte del socio per l'anno solare successivo all'ultimo pagamento della quota sociale, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto all'Associazione.

4. L'ammontare delle quote sociali e le modalità per il loro pagamento sono stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo su proposta del Comitato Esecutivo. La delibera può prevedere, limitatamente a coloro che si iscrivono per la prima volta alla Fnsi attraverso l'Associazione Stampa Subalpina, una riduzione dell'ammontare della quota sociale per l'anno di prima iscrizione.

5. I soci titolari di un rapporto di lavoro dipendente giornalistico a tempo indeterminato versano la loro quota attraverso delega di pagamento alla propria azienda con trattenuta sulla busta paga. Gli altri soci versano una quota fissa nella misura stabilita dalla delibera del Consiglio Direttivo sulle quote sociali. Qualora, nel corso dell'anno solare, si interrompa il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di cui era titolare, il socio può regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'Associazione per il resto dell'anno versando una frazione della quota fissa, secondo modalità e proporzioni fissate dal Consiglio Direttivo nella delibera sulle quote sociali. Nel caso in cui ad un socio venga applicato un contratto di lavoro dipendente giornalistico a tempo indeterminato nel corso dell'anno solare successivamente al versamento della quota fissa di iscrizione, sottoscrive la delega di pagamento alla propria azienda e l'Associazione provvede a scomputare la frazione di quota fissa per il resto dell'anno secondo modalità e proporzioni fissate dal Consiglio Direttivo nella delibera sulle quote sociali.

6. È data facoltà al Consiglio Direttivo di deliberare apposito provvedimento sulle modalità di versamento della quota sociale nel caso in cui particolari esigenze di tutela sindacale impongano di mantenere riservata nei confronti del datore di lavoro o di altri la iscrizione al sindacato di soci titolari di un rapporto di lavoro dipendente giornalistico a tempo indeterminato.

Responsabilità di organi e strutture - Articolo 2

1. Il Segretario dell'Associazione Stampa Subalpina è il responsabile, a termini di legge, del trattamento dei dati personali degli iscritti. Per il tramite del Tesoriere prende tutti i provvedimenti necessari alla corretta gestione delle iscrizioni e alla tenuta dell'elenco dei soci e ne riferisce al Comitato Esecutivo, che esprime al riguardo parere vincolante.

2. Il Tesoriere sovrintende alla tenuta dell'elenco dei soci da parte degli uffici, alla riscossione delle quote sociali e al controllo della regolarità della documentazione relativa alle domande di iscrizione. Provvede ad acquisire dai Gruppi di specializzazione, dagli Organismi sindacali di base e dalle Sezioni territoriali l'elenco dei loro iscritti ai fini della verifica della regolarità della loro iscrizione. Entro il 25 gennaio fornisce al Presidente e al Segretario l'elenco nominativo degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente perché possa essere da essi trasmesso entro il successivo 31 gennaio alla Fnsi ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento federale. Il Segretario e il Tesoriere sovrintendono alla trasmissione alla Fnsi, nei termini dovuti, della copia ad essa spettante di ogni domanda di iscrizione e delle documentazioni relative alle iscrizioni accolte o respinte. Il Tesoriere dà esecuzione alle sue funzioni attraverso il Direttore e gli Uffici dell'Associazione, ai quali provvede a dare le opportune deleghe e istruzioni.

3. Gli incaricati dell'Associazione Stampa Subalpina alla ricezione delle domande di iscrizione sono i dipendenti a ciò delegati dalla direzione dell'Associazione. Essi riferiscono al Segretario e al Tesoriere sulla presentazione delle domande di iscrizione. L'incaricato che riceve materialmente la domanda di iscrizione vi appone un numero progressivo, la data e l'ora della ricezione e la sottoscrive per ricevuta.

4. La direzione provvede periodicamente, per rinnovare i dati degli archivi dell'Associazione, ad acquisire dall'Ordine regionale dei Giornalisti del Piemonte gli aggiornamenti degli elenchi dell'Albo professionale e del registro annesso.

Elenco dei soci - Articolo 3

1. L'elenco dei soci è diviso in due parti: una per i soci professionali e una per i soci collaboratori. Deve riportare, per ognuno: i dati anagrafici, il domicilio professionale, i recapiti telefonici e telematici, i dati relativi all'iscrizione all'Ordine professionale, la data di iscrizione al sindacato, la qualifica di socio professionale o collaboratore, le quote sociali versate, l'appartenenza a Gruppi di specializzazione, Organismi sindacali di base, Sezioni territoriali, i provvedimenti disciplinari eventualmente riportati e divenuti esecutivi. Inoltre nell'elenco può essere riportata ogni ulteriore indicazione che il socio stesso o il Consiglio Direttivo ritenessero utile annotare.

2. Ai fini della riservatezza dei dati personali e per esigenze connesse alla tutela sindacale, l'elenco dei soci non è pubblico. Oltre al Presidente, al Segretario e al Tesoriere, per l'esercizio dei propri doveri di controllo, e agli uffici dell'Associazione, per motivi connessi al proprio lavoro, possono prenderne visione i consiglieri dell'Associazione e i componenti del Collegio dei Probiviri per ragioni del proprio ufficio. Tutti coloro che hanno accesso all'elenco dei soci sono tenuti al segreto sui dati personali in esso contenuti. La violazione dell'obbligo di segretezza comporta il deferimento al Collegio dei Probiviri per i soci, al Comitato Esecutivo per i dipendenti dell'Associazione.

3. Periodicamente, e comunque almeno due volte l'anno, il Tesoriere, per il tramite della direzione, aggiorna la situazione delle iscrizioni così come risulta alla fine del mese precedente. A tal fine, i soci vengono classificati, sulla base della loro posizione alla data del rilevamento, in tre distinte categorie: in regola, sospesi, cancellati.

4. Sono in regola i soci che hanno corrisposto tutte le quote sociali dovute per gli anni di iscrizione, compreso quello in corso. Il rinnovo dell'iscrizione compiuto attraverso il versamento della quota sociale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento non comporta soluzione di continuità nella regolarità dell'iscrizione.

5. Sono sospesi i soci che, in regola l'anno precedente, non hanno corrisposto entro il 31 gennaio la quota sociale dovuta per l'anno in corso senza aver comunicato per iscritto di voler disdire la propria iscrizione. La sospensione dura per tutto l'arco dell'anno e cessa i suoi effetti al momento della regolarizzazione del pagamento. Tale pagamento deve essere effettuato anche nel caso in cui il socio disdica la propria iscrizione successivamente al 31 gennaio.

6. Sono cancellati i soci che hanno lasciato trascorrere il periodo di sospensione senza aver provveduto alla regolarizzazione della propria posizione e senza aver comunicato per iscritto la disdetta della propria iscrizione. In questo caso vengono trasferiti in un apposito registro dei soci cancellati, annesso all'elenco dei soci, con l'indicazione della loro morosità nei confronti dell'Associazione Stampa Subalpina. Nello stesso registro dei soci cancellati vengono iscritti anche i soci che si sono dimessi dall'Associazione e quelli espulsi, con l'indicazione per ognuno del motivo dell'avvenuta revoca dell'iscrizione, e i soci che hanno trasferito la loro iscrizione ad altra Associazione regionale di stampa federata alla Fnsi.

7. Il Tesoriere provvede a informare della loro posizione i soci che risultino sospesi al 31 ottobre, facendo presenti i termini per la regolarizzazione e chiarendo che le dimissioni non liberano il socio dal pagamento delle quote dovute, interamente per ogni anno, relativamente al periodo di iscrizione.

8. Nell'elenco nominativo degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente da inviare alla Fnsi entro il 31 gennaio vengono inseriti solo i soci che, alla data di riferimento della rilevazione, risultano in regola o sospesi.

9. Il socio collaboratore che maturi i requisiti per l'iscrizione all'Associazione come professionale può presentare domanda di trasferimento nel relativo elenco, nelle forme previste, senza che ciò implichi soluzione di continuità nell'iscrizione al sindacato. Il trasferimento può avvenire anche nel corso dell'anno solare.

Esercizio dei diritti di socio - Articolo 4

1. Possono accedere ai servizi dell'Associazione Stampa Subalpina ed esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola. Coloro che si iscrivono per la prima volta alla Fnsi attraverso l'Associazione Stampa Subalpina possono accedere ai servizi dell'Associazione dal momento dell'iscrizione ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo a decorrere dal 181° giorno dall'iscrizione. I soci provenienti da altra Associazione regionale di stampa federata alla Fnsi possono accedere ai servizi dell'Associazione Stampa Subalpina dal momento della presentazione della domanda di trasferimento ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo qualora iscritti alla Fnsi da almeno 181 giorni.

2. Per accedere ai servizi dell'Associazione ed esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo, i soci sospesi devono regolarizzare la loro posizione con il versamento delle quote sociali dovute.

3. I soci cancellati possono accedere ai servizi dell'Associazione ed esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo a condizione che vengano eliminati i motivi che hanno portato alla cancellazione. Qualora questa sia stata determinata da morosità, devono essere corrisposte tutte le quote sociali non pagate. Qualora la cancellazione sia stata determinata da dimissioni, e sempre considerando che vanno sanate eventuali morosità precedenti alla disdetta dell'iscrizione, si può accedere ai servizi dell'Associazione previa comunicazione di voler dare nuovo corso all'iscrizione, con contestuale pagamento della quota sociale riferita all'anno in corso. I diritti di elettorato attivo e passivo non possono essere esercitati se le elezioni dei delegati avvengono nell'anno solare in cui viene dato nuovo corso all'iscrizione, a meno che non venga chiesto dall'interessato di far decorrere il termine dell'iscrizione dall'anno solare precedente. In questo caso, va corrisposta anche la quota sociale relativa.

Decorrenza dell'iscrizione - Articolo 5

1. La data di iscrizione del socio, anche ai fini dell'attribuzione dell'anzianità nei casi previsti dalle norme statutarie e da quelle regolamentari della Fnsi e dell'Associazione Stampa Subalpina, è quella del giorno di presentazione della domanda di iscrizione. In caso di trasferimento del socio da altra Associazione regionale di stampa federata alla Fnsi, il socio mantiene l'anzianità di iscrizione derivata dall'Associazione di provenienza.

2. La data di iscrizione dei soci cancellati che danno nuovo corso alla loro iscrizione è quella del giorno della presentazione della nuova domanda se il periodo di cancellazione ha superato i 18 mesi (o 30 mesi, nel caso in cui l'anzianità pregressa superasse i dieci anni). Nel caso in cui il periodo di cancellazione non abbia superato tale termine, l'anzianità pregressa è computabile a condizione che vengano corrisposte le quote sociali che avrebbero dovuto essere versate nel periodo di cancellazione se l'iscrizione fosse stata mantenuta.

Domanda di iscrizione - Articolo 6

1. La domanda di iscrizione deve essere presentata in triplice copia utilizzando i moduli predisposti dalla Fnsi e va presentata alla sede dell'Associazione secondo le modalità previste dall'articolo 2 del Regolamento della Fnsi. Contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione, l'aspirante socio deve provvedere al pagamento della quota sociale.

2. Negli uffici dell'Associazione devono essere a disposizione per consultazione gli Statuti e i Regolamenti della Fnsi e dell'Associazione Stampa Subalpina.

3. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di disporre accertamenti periodici o specifici sulle autocertificazioni presentate al momento dell'iscrizione o del suo rinnovo, chiedendo all'interessato la produzione di documenti non ottenibili d'ufficio. L'avvio delle procedure di accertamento non ha effetti sull'esercizio dei diritti di socio e su quelle di accettazione della domanda di iscrizione.

4. La falsa autocertificazione comporta l'espulsione dall'Associazione Stampa Subalpina con delibera del Collegio dei Probiviri su segnalazione degli aventi causa e il divieto di iscrizione per cinque anni dalla data dell'accertamento. L'eventuale ricorso non sospende il provvedimento.

Accettazione dell'iscrizione - Articolo 7

1. Le domande di iscrizione presentate vengono raccolte a cura del Tesoriere, che le trasmette al Comitato Esecutivo, i cui membri possono prenderne liberamente visione, indirizzando al Segretario, se lo ritengono, osservazioni e rilievi.

2. Entro 60 giorni dalla presentazione, il Comitato Esecutivo esamina le domande di iscrizione e le eventuali osservazioni formulate dai propri componenti. Se nessun membro esprime obiezioni, le domande si intendono accettate. In caso contrario, il Comitato Esecutivo discute e vota sulle singole domande contestate. È sua facoltà disporre accertamenti sulle singole domande, anche chiamando a riferire l'interessato o altri soci. In ogni caso, la decisione non può essere rinviata oltre il 60° giorno successivo alla presentazione della domanda di iscrizione.

3. L'ammissione all'Associazione Stampa Subalpina non può essere deliberata qualora l'aspirante socio abbia manifestato orientamenti o comportamenti che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto della Fnsi o in quello dell'Associazione Stampa Subalpina.

4. Il provvedimento di non ammissione dell'aspirante socio, deliberato dal Comitato Esecutivo, è comunicato entro cinque giorni dal Presidente all'interessato tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che deve riportare le motivazioni del parere negativo. L'interessato può presentare una nuova domanda non prima di 12 mesi dalla precedente.

5. Nel caso in cui la domanda di iscrizione venisse respinta, il Presidente dà disposizioni all'ufficio cassa dell'Associazione affinché restituisca, a richiesta dell'interessato, la quota sociale versata ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del presente Regolamento. La restituzione non può avere luogo prima che siano trascorsi i termini stabiliti nel successivo articolo 9 per la presentazione del ricorso al Collegio dei Probiviri contro la delibera che respinge la domanda di iscrizione. La presentazione del ricorso comporta il blocco nelle casse dell'Associazione, disposto dal Presidente, della quota sociale versata fino a decisione definitiva sull'iscrizione.

Riammissione dei soci espulsi - Articolo 8

1. Il socio che sia stato espulso non può presentare domanda di nuova iscrizione prima che siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno in cui l'espulsione è divenuta effettiva. Insieme alla domanda di nuova iscrizione, il socio espulso comunica con lettera indirizzata al Presidente anche i fatti, intervenuti nel frattempo, che a suo giudizio hanno rimosso le cause per le quali è stata inflitta la sanzione.

2. Ricevuta la domanda, il Presidente dispone una specifica procedura istruttoria al fine di portare all'attenzione del Comitato Esecutivo valutazioni di fatto in merito alla richiesta di nuova iscrizione. A tal fine il Presidente, se lo ritiene opportuno, può avvalersi della testimonianza di soci che abbiano conoscenza dei fatti inerenti i motivi dell'espulsione e può disporre l'audizione del richiedente e di altri soci. Può anche disporre l'acquisizione d'ufficio di atti e richiedere all'interessato la produzione di documenti non ottenibili d'ufficio. Il Presidente, inoltre, dà comunicazione al Collegio dei Probiviri della presentazione della richiesta di nuova iscrizione.

3. Qualora presenti domanda di nuova iscrizione al sindacato un socio espulso da altra Associazione regionale di stampa federata alla Fnsi, il Presidente comunica l'avvenuta presentazione dell'istanza a tale Associazione, con richiesta al suo organismo direttivo di far pervenire all'Associazione Stampa Subalpina il proprio parere motivato sulla eventuale riammissione.

4. Il socio espulso che presenti domanda di nuova iscrizione viene assimilato a un nuovo iscritto per quanto riguarda la procedura di esame della domanda, disciplinata dal precedente articolo 7, e a un socio cancellato per quanto riguarda l'esercizio dei diritti di socio, così come disposto dall'articolo 4, comma 3 del presente Regolamento.

Ricorsi - Articolo 9

1. Contro i provvedimenti del Comitato Esecutivo in materia di ammissione all'Associazione Stampa Subalpina e di titolarità dei diritti di socio è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla ricezione, da parte dell'interessato, della relativa comunicazione. Possono presentare ricorso, che in ogni caso non sospende l'iscrizione, l'interessato o gli aventi causa. Il Collegio dei Probiviri può anche intervenire d'ufficio nel riesame del provvedimento.

2. L'interessato può altresì ricorrere al Collegio con procedura d'urgenza qualora la sua domanda di iscrizione non sia stata esaminata dal Comitato Esecutivo entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione.

3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri in materia di ammissione nell'Associazione e di titolarità dei diritti di socio devono essere adottate nel termine di 60 giorni e sono impugnabili di fronte al Collegio Nazionale dei Probiviri nel termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Elezioni

Commissione elettorale - Articolo 10

1. Della Commissione Elettorale possono far parte tutti gli iscritti all'Associazione Stampa Subalpina in grado di esercitare il diritto di voto al momento della nomina.

2. Al momento del suo insediamento, la Commissione Elettorale elegge un Presidente e un Vicepresidente, uno professionale e l'altro collaboratore, che ne dirigono i lavori e sovrintendono alla verbalizzazione di cui all'articolo 12, comma 4 dello Statuto. In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente (o, in sua assenza, del Vicepresidente) prevale.

3. In ogni momento delle operazioni di voto devono essere presenti nel seggio almeno tre componenti la Commissione Elettorale, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente. Le sezioni decentrate di cui all'articolo 12, comma 2 dello Statuto dovranno garantire la presenza costante di almeno uno dei componenti.

Candidature ed elenchi elettorali - Articolo 11

1. L'accettazione della candidatura di cui agli articoli 11 e 26 dello Statuto, in occasione delle elezioni per il Consiglio Direttivo e per le segreterie delle sezioni territoriali, deve specificare la data delle elezioni, la denominazione della lista (tranne nel caso in cui la candidatura per la segreteria territoriale venga presentata dal 5% degli iscritti ai sensi dell’articolo 26, comma 2 dello Statuto), il nome e il cognome del candidato, il luogo e la data della sua nascita e deve essere sottoscritta dall'interessato.

2. La sottoscrizione della presentazione della lista deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per l'accettazione della candidatura.

3. È ammessa la raccolta delle sottoscrizioni tramite fax o posta elettronica certificata, fermo restando l'obbligo, per uno dei candidati o dei firmatari della lista, di depositare di persona la lista stessa presso la sede del sindacato. Il depositante sarà considerato il rappresentante ufficiale della lista, legittimato ad agire a suo nome e destinatario delle comunicazioni della Commissione Elettorale.

4. Ai fini dell'ammissione delle liste, la Commissione Elettorale ha il compito di verificare i requisiti di elettorato attivo e passivo dei candidati e dei presentatori, nonché l'autenticità delle loro firme. Quest'ultima potrà essere accertata, in via informale, anche interpellando telefonicamente gli interessati.

5. Ogni lista non può riservare a ciascuno dei due sessi un numero di candidati superiore a 4/5 dei posti disponibili; i posti residui, se non utilizzati, devono restare vacanti. Nel caso una lista contenga un numero di esponenti dello stesso sesso eccedente la quota massima consentita, i nomi in eccesso saranno esclusi secondo l'ordine di presentazione.

6. La Commissione Elettorale mette a disposizione dei rappresentanti ufficiali di ciascuna lista ammessa un elenco aggiornato dei soci aventi diritto al voto. Ferme restando le norme sulla privacy, tale elenco deve contenere soltanto le generalità degli iscritti e il loro recapito.

7. Il certificato elettorale di cui all'articolo 12, comma 3 dello Statuto deve essere recapitato a ciascun elettore con ragionevole anticipo e deve evidenziare, accanto all'indicazione del seggio dove votare, anche le modalità per regolarizzare la propria posizione con riferimento al pagamento delle quote associative.

8. La richiesta di esercitare il diritto di voto presso un seggio diverso da quello attribuito può essere presentata anche tramite fax o posta elettronica.

Scheda elettorale - Articolo 12

1. Il voto si esprime su una scheda, di diverso colore per le categorie di professionali e collaboratori, contenente le seguenti indicazioni:

a) numero e denominazione di ogni lista;
b) elenco dei rispettivi candidati;
c) numero massimo di preferenze consentite;
d) richiamo che "i voti di preferenza possono essere espressi nell'ambito di una sola lista, pena la nullità della scheda; il voto di preferenza costituisce voto di lista".

2. Nel caso sia presentata una sola lista, la scheda deve specificare che l'elettore ha facoltà di votare anche per nominativi in essa non contenuti, ma che il numero delle preferenze complessivamente espresse non dovrà essere comunque superiore al numero previsto nell'articolo 11 dello Statuto. La scheda deve contenere, oltre ai nomi dei candidati della lista presentata, anche un numero di righe pari al massimo anzidetto.

3. Qualora non sia stata presentata alcuna lista, la scheda deve contenere solo un numero di righe pari al massimo di preferenze consentite dall'articolo 11 dello Statuto e l'indicazione che tutti gli aventi diritto sono votabili.

4. Nei due casi predetti risulteranno eletti gli iscritti che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. L'indicazione di candidati non eleggibili darà luogo solo all'annullamento delle preferenze errate.

5. Ogni scheda deve essere vidimata da almeno due componenti la Commissione Elettorale.

6. Le stesse norme si applicano alle schede per l’elezione delle segreterie territoriali, con la differenza che non è obbligatoria la denominazione della lista e che il numero di preferenze deve rispettare i limiti di cui all’articolo 26 dello Statuto.

Operazioni di voto - Articolo 13

1. Ogni seggio elettorale deve essere allestito in modo da garantire la riservatezza dell'espressione di voto.

2. Ogni elettore deve essere identificato mediante il tesserino professionale o altro documento di riconoscimento, a meno che non sia noto a un componente del seggio che ne certifica l'identità.

3. L'avvenuto esercizio del diritto di voto è attestato dalla firma di un componente del seggio, apposta accanto al nome dell'elettore sull'elenco degli aventi diritto a votare.

4. Al termine della prima giornata di votazioni, le urne sono chiuse e sigillate con la firma di almeno tre componenti del seggio (due per le sezioni decentrate) e conservate in un luogo sicuro assieme agli elenchi degli iscritti a votare.

5. Le operazioni di voto terminano all'ora fissata, a meno che all'interno del seggio non siano presenti elettori in attesa di votare. In questo caso il seggio viene chiuso e agli elettori presenti è consentito l'esercizio del diritto di voto.

Scrutinio - Articolo 14

1. L'ora d'inizio dello scrutinio è fissata dal Consiglio Direttivo in modo da consentire la trasmissione delle urne sigillate e dei documenti relativi alle operazioni di voto dalle sezioni decentrate al seggio centrale. Lo scrutinio non può comunque avere inizio, salvo casi eccezionali da motivare nell'apposito verbale di cui al successivo comma 4, prima che sia stato consegnato il materiale relativo a tutte le sezioni decentrate.

2. Prima di procedere allo scrutinio, la Commissione Elettorale procede per ogni singolo seggio elettorale al conteggio delle schede e al riscontro dei votanti relativamente a ciascuna categoria, quindi dà luogo allo scrutinio contestuale di cui all'articolo 12, comma 7 dello Statuto.

3. Nel caso in cui lo scrutinio si protragga per un tempo particolarmente lungo, ovvero casi eccezionali ne rendessero impossibile la prosecuzione, la Commissione Elettorale può sospenderlo per riprenderlo appena possibile. In questo caso le urne, le schede, gli elenchi e ogni altro materiale connesso con le operazioni in corso devono essere custoditi secondo le indicazioni di cui al comma 4 dell'articolo precedente. Dell'accaduto, delle decisioni prese e delle eventuali contestazioni deve essere fatta menzione nel verbale di cui al comma successivo.

4. Terminato lo scrutinio, la Commissione Elettorale proclama i risultati delle elezioni attraverso un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che dà conto dell'andamento complessivo dei propri lavori.

Elezione degli organi statutari

Articolo 15

1. I requisiti per le candidature per gli organi statutari, presentate da un componente del Consiglio Direttivo, sono sottoposti al controllo dello stesso Consiglio. I candidati al Collegio dei Revisori dei Conti devono dichiarare l'insussistenza dei precedenti penali di cui al primo comma dell'articolo 15, lettera b) dello Statuto.

2. Per l'elezione del Collegio dei Probiviri i professionali possono esprimere fino a 2 preferenze e i collaboratori una; per il Collegio dei Revisori dei Conti si può esprimere una sola preferenza, qualunque sia la categoria di appartenenza.

3. Fermi restando i limiti di preferenze di cui al comma precedente, le schede devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 12.

Collegio dei probiviri

Arbitrati e pareri - Articolo 16

1. Gli arbitrati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) dello Statuto devono essere richiesti dalle parti in causa con un'istanza contenente l'oggetto della controversia, sottoscritta da ciascuno degli interessati e depositata presso la Segreteria del Collegio o ad essa inoltrata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

2. Il Presidente del Collegio convoca le parti entro 30 giorni per ascoltarle in contraddittorio davanti al Collegio stesso. Al termine dell'audizione, alla quale devono presenziare almeno cinque componenti, il Collegio può scegliere se pronunciarsi immediatamente, riservarsi la decisione o disporre un supplemento istruttorio, che può anche essere affidato a un Proboviro il quale assumerà le funzioni di relatore. È facoltà delle parti presentare documenti e memorie o proporre repliche scritte fino alla pronuncia del lodo.

3. Entro tre mesi dalla richiesta di arbitrato, rinnovabili per una sola volta per l'assunzione di mezzi di prova, il Collegio dovrà adottare una decisione. I termini vengono sospesi nel caso in cui uno o più Probiviri vengano ricusati.

4. Il lodo è deliberato a maggioranza (in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente), purché siano presenti almeno tre componenti del Collegio, ed è redatto per iscritto. Esso deve contenere:

a) l'indicazione delle parti;
b) l'indicazione dell'oggetto della controversia e dei quesiti relativi;
c) l'esposizione sommaria dei motivi;
d) il dispositivo;
e) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
f) la sottoscrizione da parte dei Probiviri presenti alla decisione

5. Copia del lodo deve essere trasmessa a ciascuna delle parti interessate mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

6. I pareri su istanza di singoli soci interessati, del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo, previsti dal medesimo articolo dello Statuto, possono essere richiesti anche tramite posta ordinaria. L'istante che lo richieda ha altresì diritto di essere ascoltato dal Collegio, che comunque emetterà per iscritto il suo parere motivato entro 60 giorni dalla richiesta.

Procedimenti disciplinari - Articolo 17

1. L'esposto scritto di soci e non soci di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) dello Statuto deve essere depositato presso la Segreteria del Collegio o inoltrato alla stessa attraverso posta ordinaria o posta elettronica certificata.

2. Gli esposti relativi a giornalisti iscritti ad altra Associazione regionale di stampa sono trasmessi all'Associazione competente entro 10 giorni dalla delibera di incompetenza.

3. Nel caso apprenda, direttamente o nell'ambito di un'istruttoria già in corso, un fatto passibile di procedimento disciplinare, il Collegio ne informa il Presidente dell'Associazione Stampa Subalpina, che dà il suo nulla osta all'apertura di un nuovo fascicolo oppure presenta il caso al Comitato Esecutivo perché decida se procedere o archiviarlo. Trascorso un mese dalla comunicazione senza che il Presidente o l'Esecutivo si siano pronunciati in merito, vale il principio del silenzio-assenso e si intende approvato l'avvio del nuovo procedimento.

4. Al momento di avviare il procedimento disciplinare il Presidente del Collegio ne dispone l'iscrizione in un apposito registro, con numerazione progressiva e indicazione dell'anno in corso, e redige il capo di incolpazione, di cui dà avviso scritto all'interessato mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata e al Presidente e al Segretario dell'Associazione Stampa Subalpina.

5. Il capo di incolpazione deve indicare il nome del giornalista sottoposto a procedimento disciplinare, la violazione a lui ascritta e le relative circostanze, il luogo e la data (o il periodo) in cui il fatto o i fatti sarebbero accaduti.

6. Contestualmente all'iscrizione del procedimento, il Presidente nomina tra i componenti del Collegio un relatore incaricato dell'istruttoria. Dal momento in cui riceve l'incarico, il relatore ha 60 giorni di tempo per ascoltare le parti interessate e i testimoni e depositare presso la Segreteria del Collegio la sua relazione con le copie originali degli atti e delle audizioni raccolte.

7. Il giornalista e i testimoni interessati al procedimento devono essere avvisati delle audizioni almeno 15 giorni prima della data fissata per le stesse. Le audizioni, salva la scelta concordata di altre sedi, si svolgeranno presso gli uffici dell'Associazione Stampa Subalpina. Il verbale delle audizioni dovrà essere sottoscritto dagli interessati e dal relatore.

8. Le difese di cui all'articolo 23, comma 4 dello Statuto devono essere depositate per iscritto presso la segreteria del Collegio (anche tramite fax o posta elettronica, purché sia documentata la relativa avvenuta ricezione) o ad essa trasmesse mediante raccomandata A/R.

9. Con le stesse modalità di cui al comma precedente viene avanzata, da parte del giornalista sottoposto a procedimento disciplinare, la richiesta di audizione di cui all'articolo 23, comma 5 dello Statuto. Il rinvio dell'audizione sarà concesso all'incolpato per una sola volta, purché un'esplicita richiesta scritta, inviata con le procedure di cui sopra, sia inviata alla Segreteria del Collegio entro 10 giorni dal ricevimento della convocazione.

10. L'audizione del giornalista sottoposto a procedimento disciplinare da parte del Collegio sarà valida con la presenza di almeno metà più uno dei componenti del Collegio stesso. Il relativo verbale dovrà essere sottoscritto dai Probiviri presenti e dall'incolpato.

11. La mancata presentazione del giornalista all'audizione di fronte al relatore o al Collegio non costituisce motivo di nullità parziale o totale del procedimento disciplinare.

12. Il Collegio, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, può ascoltare i testimoni e disporre eventuali confronti anche al fine di esperire un tentativo di conciliazione.

13. Ogni seduta del Collegio di Probiviri deve essere verbalizzata a cura di un componente del Collegio e il verbale sottoscritto dal Presidente (o dal Vicepresidente) e dal verbalizzatore.

14. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6 i richiami del Collegio vengono adottati a maggioranza semplice, purché sia presente la metà più uno dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. Le sanzioni richiedono la maggioranza dei due terzi dei componenti del Collegio.

15. Le motivazioni di ogni decisione saranno redatte da un componente del Collegio incaricato dal Presidente o dal Vicepresidente, e sottoscritte da quest'ultimo e dall'estensore.
Il provvedimento dovrà contenere:

a) le generalità dell'incolpato;
b) il capo di incolpazione;
c) l'esposizione dei motivi della decisione;
d) il dispositivo;
e) la data e il luogo della decisione;

16. In ossequio al principio della segretezza delle sedute del Collegio, il verbale relativo darà conto degli interventi e delle votazioni, ma non sarà pubblico.

Astensione e ricusazione - Articolo 18

1. In materia di astensione dal giudizio valgono le norme di cui all'articolo 51 c.p.c..

2. Il Proboviro ha l'obbligo di astenersi nei casi in cui sia coinvolto un collega gerarchicamente inferiore all'interno della stessa azienda. Il Proboviro ha inoltre facoltà di astenersi nei casi in cui sia coinvolto un collega dipendente della stessa azienda e nei casi in cui ravvisi gravi ragioni di opportunità.

3. Della dichiarazione di astensione, orale o scritta, viene dato conto nel verbale della seduta.

4. L'istanza scritta di ricusazione di uno o più componenti del Collegio è presentata al Presidente dell'Associazione Stampa Subalpina, che decide senza appello. Tale istanza deve essere trasmessa alla segreteria del Collegio, entro sette giorni dal momento in cui l'interessato apprende dell'esistenza di una causa di astensione, con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo precedente.

5. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente dell'Associazione ne decide il respingimento o l'accoglimento, ordinando in questo caso l'astensione del Proboviro o dei Probiviri interessati. Il giudizio sarà definito dai restanti componenti del Collegio, a meno che l'obbligo di astensione non riguardi la metà più uno di essi; in questo caso il giudizio sarà rimesso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Comitato esecutivo

Articolo 19

1. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il presidente del Gruppo regionale dei giornalisti pensionati.

Commissione pari opportunità

Commissione Regionale Pari Opportunità - Articolo 20

1. La Commissione regionale Pari Opportunità ha il compito di elaborare studi, analisi e proposte sindacali sulle questioni di pari opportunità e politiche di genere e affianca il Comitato Esecutivo nel promuovere azioni positive per il raggiungimento della parità tra giornaliste e giornalisti.

2. La Commissione è composta da due componenti, un professionale e un collaboratore, scelti indipendentemente dal genere di appartenenza tra i soci in grado di esercitare il diritto di voto ed eletti per ciascuna categoria dalle iscritte aventi diritto al voto. La presentazione delle candidature avviene con le modalità previste dall’articolo 26, comma 2 dello Statuto, con un massimo di due candidati per ciascuna lista in ciascuna categoria.

3. L’elezione della Commissione regionale Pari Opportunità della Fnsi si svolge contestualmente a quella del Consiglio Direttivo. 

4. Risultano elette(i) le (i) candidate(i) più votate(i) nelle rispettive categorie, A parità di voti è eletta(o) la (il) più anziana(o) per iscrizione all'Associazione Stampa Subalpina, in caso di ulteriore parità è eletta(o) la(il) più anziana(o) per iscrizione all'Albo professionale e, infine, quella(o) più giovane d'età.

5. La Commissione regionale Pari Opportunità designa al proprio interno la (il) componente che rappresenterà l’Associazione Stampa Subalpina in seno alla Commissione Pari Opportunità della Fnsi. L’altra(o) componente ne svolgerà le funzioni in caso di impedimento temporaneo.

6. In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento non temporaneo di una (un) componente della Commissione, subentra la (il) prima(o) esclusa(o) della lista di appartenenza. Qualora non vi siano candidate(i) escluse(i), la sostituzione viene decisa a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Assemblea soci

Articolo 21

1. Il Consiglio Direttivo convoca almeno una volta all’anno l’assemblea degli iscritti, durante la quale illustra il bilancio, alla quale riferisce sulla propria attività e dalla quale raccoglie indicazioni sui temi sindacali, economici, normativi e in generale riguardanti la professione.

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