Statuto

Statuto approvato il 20 aprile 2013

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE STAMPA SUBALPINA

(Approvato dal Congresso Regionale il 20 aprile 2013 - Modifiche artt. 26 e 28 approvate dal Consiglio Direttivo del 30 maggio 2017)

Costituzione - Articolo 1

1. L'Associazione Stampa Subalpina costituisce la rappresentanza sindacale unitaria dei giornalisti piemontesi e aderisce alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, della quale condivide i principi statutari.

2. Fedele ai valori fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, l'Associazione Stampa Subalpina non ha fini di lucro, si ispira ai principi di tutela della dignità dei giornalisti, solidarietà e promozione professionale propugnati dai fondatori fin dal 1899, anno della sua costituzione, ha sede a Torino e sezioni a Alessandria (che include le province di Alessandria e Asti), Cuneo, Novara (che include le province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola), Torino, Vercelli (che include le province di Vercelli e Biella).

Finalità - Articolo 2

1. Le finalità dell'Associazione Stampa Subalpina sono:

a) difendere la libertà d'informazione e il diritto di cronaca nei limiti e nel rispetto delle norme deontologiche della categoria, promuovendo il pluralismo degli organi di informazione, l'accesso alle fonti e il diritto del cittadino di manifestare il proprio pensiero e di essere informato, in applicazione della Carta Costituzionale e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona; promuovere, di concerto con l'Ordine, forme di tutela e di garanzia nei confronti dei destinatari dell'informazione;

b) rappresentare e assistere i propri associati collettivamente e individualmente, tutelando i loro interessi morali e materiali nella professione e promuovendo tutte le iniziative utili al superamento di ogni discriminazione;

c) promuovere il miglioramento delle condizioni contrattuali, stipulando e difendendo i contratti integrativi e ogni altro accordo nelle opportune sedi e vigilando sull'applicazione delle norme nazionali; tutelare i colleghi precari e disoccupati e promuovere la loro ricollocazione professionale;

d) difendere l'autonomia dei giornalisti nelle rispettive aziende editoriali e, all'esterno di esse, nei confronti di chiunque intenda condizionare il loro lavoro; battersi contro le commistioni tra informazione e pubblicità, promuovendo e difendendo la trasparenza dell'assetto proprietario delle testate, della loro linea editoriale e della raccolta pubblicitaria;

e) perseguire le pari opportunità tra giornaliste e giornalisti;

f) tutelare l'esercizio della professione anche attraverso azioni volte ad accrescere i posti di lavoro e la pluralità delle iniziative editoriali sul territorio piemontese ed affermando il principio secondo il quale sono i giornalisti a dover rivestire il ruolo principale nei compiti informativi;

g) promuovere la riqualificazione e la formazione permanente dei propri associati;

h) patrocinare o promuovere iniziative culturali volte a far conoscere al pubblico i problemi e le prospettive del sistema informativo.

Attività strumentali - Articolo 3

1. L'Associazione Stampa Subalpina può istituire società di servizi per lo svolgimento di attività connesse con i fini statutari o partecipare alle stesse.

2. Allo stesso modo, per il perseguimento dei suoi scopi e la divulgazione delle problematiche e delle iniziative connesse, edita ogni pubblicazione di cui venga ravvisata la necessità o l'opportunità. Il direttore responsabile delle pubblicazioni è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato Esecutivo.

Gruppi di specializzazione - Articolo 4

1. Al fine di assecondare specifiche attività giornalistiche, gli iscritti possono costituire Gruppi di specializzazione che favoriscano e facilitino le particolari esigenze settoriali della professione giornalistica.

2. Per fare parte dei Gruppi di specializzazione occorre essere iscritti all'Associazione Stampa Subalpina. I requisiti di appartenenza ai gruppi di specializzazione e la verifica dei suddetti requisiti sono normati dalle disposizioni contenute negli statuti, nazionale e regionale, dei Gruppi di specializzazione.

3. Gli Statuti e i Regolamenti dei Gruppi di specializzazione, nei cui consigli un componente è designato dal Comitato Esecutivo dell'Associazione Stampa Subalpina, debbono essere approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, a cui resta, comunque, l'esclusiva competenza su tutto ciò che concerne la rappresentanza, nonché le rivendicazioni sindacali.

4. I Gruppi di specializzazione che non si siano mai dotati di uno Statuto ad hoc, in ogni caso mai in contrasto con lo Statuto della Fnsi, faranno riferimento allo Statuto nazionale del gruppo stesso, approvato dalla Fnsi.

Diritti e doveri dei soci - Articolo 5

1. Gli iscritti all'Associazione Stampa Subalpina acquisiscono con l'iscrizione il diritto alla tutela dei propri interessi morali e materiali; ai servizi forniti; alla partecipazione alla vita sindacale in tutte le sue articolazioni e all'informazione piena e puntuale sulle attività e le finalità del sindacato.

2. Gli iscritti hanno il dovere di rispettare le finalità espresse dallo Statuto associativo, ed in particolare aderiscono ai principi di solidarietà e di tutela che improntano la vita sindacale e ai quali nessun associato può venir meno. Dei doveri degli iscritti fanno parte inoltre il pagamento delle quote associative e la difesa in ogni sede della dignità della professione e dei suoi organismi di rappresentanza, nonché il rispetto di leggi e regolamenti.

Requisiti e quote sociali - Articolo 6

1. Possono far parte dell'Associazione Stampa Subalpina tutti coloro che esercitano - o, se pensionati, hanno esercitato - attività giornalistica ai sensi di legge e che risiedono o che svolgono la propria attività in Piemonte. Gli appartenenti all'Associazione Stampa Subalpina si suddividono in giornalisti professionali e giornalisti collaboratori e fanno parte di due distinti elenchi.

2. Per esercitare il diritto di socio dell'Associazione Stampa Subalpina è necessario essere in regola con il pagamento delle quote sociali, deliberate dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Il socio che non ha versato le quote annuali nell'arco dei dodici mesi successivi all'anno solare relativo all'ultimo versamento di quote è sospeso dall'elenco degli iscritti. Nell'arco dei suddetti dodici mesi, il giornalista moroso che volesse esercitare i diritti riservati ai soci dovrà versare le quote dovute.

3. In caso di reiscrizione, dopo decadenza per morosità o cessazione volontaria, l'anzianità pregressa è computabile, ai fini previsti dallo Statuto, se il periodo di non iscrizione non ha superato i 18 mesi e sono stati corrisposti gli arretrati. Il termine è prorogato a 30 mesi se l'anzianità pregressa supera i 10 anni.

4. La qualifica di socio si perde:

a) per morosità non sanata nell'arco dei dodici mesi di sospensione:
b) per dimissioni, che non liberano il Socio dal pagamento delle quote dovute, interamente per ogni anno, relativamente al periodo di iscrizione;
c) per trasferimento ad altra Associazione regionale;
d) per perdita dei requisiti;
e) per espulsione;
f) per decesso.

5. Gli uffici dell'Associazione Stampa Subalpina curano la tenuta dell'elenco dei soci, in regola, sospesi e cancellati. Almeno una volta l'anno l'elenco viene consegnato al segretario e al presidente dell'Associazione Stampa Subalpina, fermo restando quanto previsto dalle norme che regolano la tutela della privacy.

6. In caso di mancato rinnovo della iscrizione, nessun diritto potrà ulteriormente essere avanzato nei confronti dell'Associazione.

Modalità di iscrizione - Articolo 7

1. Le domande di iscrizione saranno presentate dall'aspirante socio secondo le norme dello Statuto e dei regolamenti della Fnsi.

2. L'ammissione e la titolarità sono deliberate dal Comitato Esecutivo dell'associazione, contro le cui decisioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Norme patrimoniali - Articolo 8

1. I versamenti effettuati dagli associati a titolo di tesseramento, quote contributive, oblazioni volontarie e sottoscrizioni sono intrasmissibili e non rivalutabili.

2. Durante tutta la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, ovvero fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Organi associativi - Articolo 9

1. Gli organi dell'Associazione Stampa Subalpina sono:

a) il Consiglio Direttivo;
b) il Comitato Esecutivo;
c) il Segretario dell'Associazione;
d) la Segreteria;
e) il Presidente del Consiglio Direttivo;
f) il Collegio Regionale dei Probiviri;
g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Consiglio Direttivo - Articolo 10

1. Il Consiglio Direttivo è il massimo organo dell'Associazione Stampa Subalpina. Dura in carica quattro anni e ha il compito di impartire le direttive generali per il conseguimento delle finalità statutarie e per l'attività dell'Associazione, nonché di programmare gli indirizzi di politica e di azione sindacale della categoria. Le sue decisioni sono obbligatorie per tutti gli associati e i Gruppi di specializzazione. Sentita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo dell'Associazione Stampa Subalpina entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello dell'esercizio.

2. Il Consiglio Direttivo è costituito da 15 consiglieri professionali e 5 consiglieri collaboratori cui si aggiungono, con diritto di voto, anche i fiduciari delle Sezioni di Alessandria, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, sarà dichiarato decaduto con delibera dello stesso Consiglio.

3. Partecipano alle sedute, con diritto di parola ma non di voto, i membri del Collegio dei revisori dei conti, i membri piemontesi del Consiglio Nazionale della Fnsi, il presidente regionale dell'Unione pensionati, i presidenti dei Gruppi di specializzazione riconosciuti dalla Fnsi e costituiti presso l'Associazione Stampa Subalpina, le rappresentanti elette in sede nazionale e regionale della Commissione pari opportunità e, se iscritti alla Fnsi, il presidente, il vicepresidente e il segretario dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte, i consiglieri nazionali dell'Ordine eletti in Piemonte, il fiduciario e i consiglieri piemontesi dell'Inpgi, il fiduciario e i componenti della Consulta piemontese della Casagit.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria ogni due mesi con convocazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta; può inoltre riunirsi in via straordinaria per iniziativa del Comitato Esecutivo o su richiesta di almeno un terzo dei propri membri.

5. Per la validità delle sue deliberazioni, approvate a maggioranza semplice dei presenti, occorre la presenza di metà più uno dei membri in prima convocazione; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide con la presenza dei 2/5 dei componenti. La seconda convocazione segue a non meno di un'ora dalla prima, ma durante l'intervallo il Presidente può aprire validamente la seduta del Consiglio Direttivo, senza peraltro procedere a votazioni.

6. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio Direttivo, con solo diritto di parola, i comitati di redazione e i fiduciari di redazione, gli appartenenti ai Gruppi di specializzazione e altri colleghi.

7. Di ogni seduta viene redatto un verbale, a disposizione dei soci che intendano consultarlo, il cui riassunto è pubblicato sugli organi dell'Associazione.

8. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto FNSI il Consiglio Direttivo, in occasione delle trattative per i rinnovi contrattuali, adotta il provvedimento della sospensione a carico degli iscritti che si rendano responsabili di violazioni delle delibere adottate dalla Fnsi o dall'Associazione Stampa Subalpina per le relative iniziative sindacali, deferendoli al Collegio dei probiviri. L'eventuale ricorso al Collegio nazionale dei probiviri da parte dell'interessato non sospende il provvedimento.

Elezione del Consiglio Direttivo - Articolo 11

1. Il Consiglio Direttivo è eletto direttamente da tutti i soci aventi diritto, tra i giornalisti iscritti da almeno sei mesi all’Associazione Stampa Subalpina, in una consultazione della quale deve essere data notizia attraverso le pubblicazioni dell’Associazione e l’affissione presso la sua sede, nonché con comunicazione da inviare a ciascun associato a mezzo posta, con lettera semplice non raccomandata o mediante posta elettronica certificata.

2. Possono votare i soci in regola con le quote al momento del voto. I candidati e i sottoscrittori di lista devono essere in regola con il pagamento delle quote al momento della presentazione delle liste.

3. Per l'elezione del Consiglio Direttivo possono essere presentate una o più liste di candidati, anche collegate a documenti di politica sindacale.

4. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino a 20 per i professionali e 8 per i collaboratori . Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a 7 per i professionali e 3 per i collaboratori.

5. Ogni lista - per le rispettive categorie (professionali e collaboratori) - deve essere presentata da un numero di aventi diritto al voto pari almeno a cinquanta. Per le liste già rappresentate nel Consiglio Direttivo uscente è sufficiente la sottoscrizione di metà più uno dei loro consiglieri in carica per ciascuna delle categorie . È nulla la sottoscrizione di più liste.

6. Ogni candidato deve sottoscrivere per accettazione la propria candidatura. Nessuno può accettare candidature in più liste, pena la decadenza da ogni candidatura. I firmatari delle liste non possono essere candidati, tranne nel caso in cui le liste siano già rappresentate nel Consiglio Direttivo uscente e la loro presentazione avvenga secondo la procedura prevista al precedente comma.

7. Le liste debbono essere depositate di persona da uno dei firmatari entro le ore 12 del ventesimo giorno che precede quello del voto presso la Commissione Elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo al momento dell'indizione dell'elezione dei consiglieri e rappresentativa della composizione del Consiglio Direttivo stesso.

8. L'assegnazione dei consiglieri a ciascuna lista avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il numero dei voti validi (escluse le schede bianche) per quello dei posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei maggiori resti.

9. Qualora, per l'assegnazione di un consigliere, due o più liste risultino avere il medesimo resto, il consigliere in questione viene attribuito alla lista che ha riportato più voti. Nel caso che siano pari anche i voti di lista, il consigliere viene attribuito alla lista di cui fa parte il candidato più votato; in caso di ulteriore parità, decide il numero di preferenze del candidato seguente.

10. Nel caso in cui una lista ottenga più consiglieri di quanti siano i candidati, i posti non coperti non vengono assegnati. Il Consiglio Direttivo non potrà insediarsi con meno di 15 componenti; in questo caso le elezioni dovranno essere ripetute.

11. È possibile esprimere anche solo il voto di lista. I voti di preferenza possono essere espressi nell'ambito di una sola lista, pena la nullità della scheda; il voto di preferenza costituisce voto di lista. L'eventuale superamento del numero massimo di preferenze causa la nullità di tutte le preferenze espresse, salvaguardando il voto di lista.

12. Per ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze; in caso di parità prevale il candidato più anziano per iscrizione all'Associazione Stampa Subalpina e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano per iscrizione all'Albo professionale e, infine, quello più giovane di età.

13. In assenza di più liste, l'elezione dei consiglieri avviene a maggioranza semplice. In caso di parità si applica il comma precedente.

14. In caso di decadenza, dimissioni, impedimento prolungato oltre sei mesi o decesso, il consigliere verrà sostituito dal primo degli esclusi della lista nella quale è stato eletto. Nel caso la sostituzione non fosse possibile, il posto vacante non sarà coperto e il Consiglio Direttivo continuerà ad operare validamente fino a quando resterà in carica la metà più uno dei componenti. Nel caso venisse a mancare la metà dei suoi membri, il Consiglio Direttivo si considererà sciolto e dovrà essere rieletto per intero mediante consultazione convocata entro 60 giorni.

Operazioni di voto - Articolo 12

1. La consultazione per l'elezione del Consiglio Direttivo, cui sovrintenderà la Commissione Elettorale, che provvederà al successivo scrutinio delle schede e alla proclamazione degli eletti, sarà fissata dal Consiglio Direttivo uscente entro 45 giorni dalla scadenza del mandato e si svolgerà in un arco di almeno due giorni, uno dei quali festivo; le urne dovranno essere aperte per un totale non inferiore a dodici ore, secondo un orario fissato dal Consiglio Direttivo.

2. I seggi elettorali saranno istituiti a Torino, nella sede dell'Associazione Stampa Subalpina, e in tutti i capoluoghi di provincia.

3. La Commissione Elettorale provvede a compilare gli elenchi degli aventi diritto al voto relativi a ciascuna sezione elettorale, ai quali sarà recapitato il certificato elettorale, con l'indicazione del seggio in cui potranno votare. Gli iscritti all'Associazione Stampa Subalpina non in regola con il pagamento delle quote associative e coloro i quali intendono esercitare il diritto di voto presso seggi o sezioni elettorali diversi da quello loro attribuito dovranno provvedere a regolarizzare la loro posizione e a presentare richiesta scritta di cambiamento di sezione elettorale almeno 72 ore prima dell'apertura dei seggi. La Commissione consegnerà il nuovo certificato elettorale e provvederà all'aggiornamento degli elenchi.

4. La Commissione Elettorale decide a maggioranza su tutte le questioni procedurali connesse con le operazioni di voto. Delle elezioni, delle questioni poste, delle dichiarazioni eventualmente fatte da soci elettori, come di qualunque altra questione e operazione, la Commissione redige apposito verbale da conservarsi nell'archivio dell'Associazione.

5. Le operazioni di voto nei seggi provinciali si svolgeranno con la stessa scheda e con le procedure previste per il seggio centrale. Ad esse provvederà una commissione di seggio designata nella sua prima seduta dalla Commissione Elettorale su cui sovrintenderà un delegato della Commissione Elettorale stessa.

6. È vietata qualunque forma di pubblicità elettorale (diretta o indiretta) all'interno di ogni sede di seggio, durante qualsiasi elezione indetta dall'Associazione.

7. Gli scrutini dovranno essere pubblici e iniziare in luogo, data e orario prefissati. Le operazioni di scrutinio del voto esercitato nei seggi provinciali saranno effettuate contestualmente presso il seggio centrale, al quale i documenti relativi alle operazioni di voto dovranno pervenire, a pena di nullità, in plico sigillato entro e non oltre dodici ore dopo la chiusura delle votazioni.

8. Il Presidente della Commissione Elettorale - ultimate le operazioni di scrutinio - procede alla proclamazione degli eletti.

9. Ogni socio dell'Associazione può proporre ricorso motivato contro l'andamento delle operazioni di voto. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto alla Commissione elettorale entro sette giorni dall'avvenuta proclamazione. Contro la decisione della Commissione elettorale è ammesso il ricorso al Collegio regionale dei Probiviri.

10. Per agevolare l'esercizio del diritto di voto da parte di tutti i soci, ferme restando le norme generali sulle elezioni e le esigenze di tutela della segretezza dell'espressione del suffragio, il Regolamento di cui all'art. 29 può prevedere forme di voto elettronico.

Presidente - Articolo 13

1. Nella sua prima seduta, convocata dal più votato dei consiglieri entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri - a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei partecipanti al voto - il Presidente e un Vicepresidente appartenenti uno alla categoria dei giornalisti professionali e l'altro a quella dei giornalisti collaboratori.

2. Il Presidente (o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente) dirige le sedute del Consiglio Direttivo, è garante dell'applicazione dello Statuto, è destinatario dei ricorsi in materia di applicazione ed interpretazione delle norme statutarie e ne riferisce al Consiglio Direttivo, nonché al Collegio dei Probiviri per le materie di competenza.

3. Il Presidente e il Vicepresidente possono essere oggetto di mozione di sfiducia con le stesse modalità previste dall'art. 14 per il Segretario; nella stessa seduta in cui approva la mozione di sfiducia, il Consiglio Direttivo elegge un altro Presidente o Vicepresidente.

Elezione del segretario - Articolo 14

1. Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta, dopo aver eletto il Presidente e il Vicepresidente, elegge il Segretario tra i propri membri giornalisti professionali.

2. I consiglieri giornalisti professionali e giornalisti collaboratori votano con identica scheda, in cui esprimono il nome del Segretario.

3. Risulta eletto il candidato che ottiene almeno i 3/5 dei voti nella prima votazione e la maggioranza assoluta nelle successive due. Nel caso in cui nessuno raggiunga il quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati che, nell'ultima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato più anziano per iscrizione all'Associazione Stampa Subalpina; in caso di eguale anzianità associativa è eletto il più giovane per età.

4. Il Segretario non può svolgere più di due mandati completi e consecutivi.

5. In caso di impedimento, dimissioni o sfiducia da parte del Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile lo stesso Consiglio Direttivo elegge un nuovo Segretario.

6. In attesa dell’elezione del nuovo Segretario, la guida del Comitato Esecutivo e la responsabilità di gestione dell'Associazione Stampa Subalpina è affidata al vice segretario vicario.

7. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno ¼ dei componenti del Consiglio Direttivo aventi diritto al voto e discussa e votata in una successiva riunione da tenersi entro 10 giorni.

8. Il voto di sfiducia deve essere espresso per appello nominale; la mozione è approvata con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto al voto.

Elezione del Collegio regionale dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti - Articolo 15

1. Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta, dopo aver eletto il Segretario, elegge tra gli associati con schede separate riferite ai giornalisti professionali e ai giornalisti collaboratori:

a) il Collegio Regionale dei Probiviri, cui possono essere eletti associati con almeno otto anni di iscrizione alla Fnsi, di cui due all'Associazione Stampa Subalpina, e non colpiti da sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo quinquennio, composto da quattro giornalisti professionali e da un giornalista collaboratore;

b) il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da due giornalisti professionali e un giornalista collaboratore iscritti da almeno due anni all'Associazione Stampa Subalpina e non colpiti da condanne per reati contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, contro la pubblica amministrazione nonché reati fiscali, societari e fallimentari.

2. In presenza di più liste l'assegnazione avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto, per le due categorie, dividendo il numero dei voti validi (escluse le schede bianche) per quello dei posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.

3. Per ciascuna lista, che può prevedere un numero di candidature superiore di due unità rispetto ai posti cui provvedere, vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze; in caso di parità prevale il candidato più anziano per iscrizione all'Associazione Stampa Subalpina e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano per iscrizione nell'Albo professionale e, infine, quello più giovane per età.

4. In caso di decadenza, dimissioni, impedimento prolungato oltre sei mesi o decesso, il proboviro o il revisore dei conti verrà sostituito dal primo degli esclusi della lista nella quale è stato eletto. Nel caso la sostituzione non fosse possibile, il posto vacante non sarà coperto e l'organo interessato continuerà ad operare validamente fino a quando resterà in carica la metà più uno dei componenti. Nel caso venisse a mancare la metà dei suoi membri, l'organo si considererà sciolto e dovrà essere rieletto per intero dal Consiglio Direttivo convocato entro 30 giorni.

Comitato Esecutivo - Articolo 16

1. Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge il Comitato Esecutivo, costituito da sette giornalisti professionali e da due giornalisti collaboratori, cui si aggiungono il Segretario, che lo presiede, il Presidente del Consiglio Direttivo, che vi partecipa con diritto di voto, e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo, che vi partecipa senza diritto di voto.

2. L'elezione del Comitato Esecutivo avviene sulla base di liste con le modalità previste dall'art. 15. Le liste possono comprendere fino a 7 giornalisti professionali e 2 giornalisti collaboratori indicati tra i membri del Direttivo.

3. Nell'ambito del Comitato Esecutivo il Segretario designa 2 vice segretari, uno professionale, con funzioni di vice segretario vicario, e uno collaboratore, e il tesoriere, che sovrintende, in accordo col Segretario e con l'apporto tecnico-consultivo del direttore o di un suo delegato appartenente all'organico d'ufficio, alla gestione patrimoniale ed economica dell'Associazione predisponendo il bilancio d'esercizio; il Segretario può inoltre attribuire compiti e incarichi per specifici settori (sindacale, previdenziale, assistenziale, per l'aggiornamento professionale, per progetti speciali), nonché istituire sottocommissioni o dipartimenti per singole attività, e delegare compiti. Il Comitato Esecutivo può avvalersi dell'opera di consulenti e di esperti.

4. È dichiarato decaduto, con delibera del Consiglio Direttivo, il componente del Comitato Esecutivo che risulti assente senza giustificato motivo a quattro sedute consecutive.

5. La surroga dei componenti dimissionari, decaduti, impediti o deceduti avviene con le modalità indicate dal quarto comma dell'art. 15. Nel caso la sostituzione non sia possibile, il Comitato Esecutivo continua a operare fino a quando restano in carica sei dei suoi membri; al di sotto di tale numero si considera sciolto e il Consiglio Direttivo viene convocato entro 15 giorni per l'elezione di un nuovo Comitato Esecutivo.

6. Partecipano alle riunioni dell'Esecutivo, senza diritto di voto, i componenti piemontesi del Consiglio Nazionale della Fnsi.

Funzioni del Comitato Esecutivo - Articolo 17

1. Il Comitato Esecutivo adempie ai seguenti compiti:

a) attua gli indirizzi e le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b) convoca il Consiglio Direttivo e ne prepara l'ordine del giorno in accordo con il Presidente del Consiglio Direttivo stesso;

c) esercita ogni atto necessario al buon funzionamento dell'Associazione Stampa Subalpina ed alla tutela degli interessi degli associati;

d) adotta tutti i provvedimenti in materia patrimoniale, nonché economica e amministrativa, che di volta in volta si rendano necessari per il buon funzionamento dell'Associazione Stampa Subalpina;

e) delibera le iscrizioni dei nuovi associati di cui all'articolo 7;

f) sentite le rappresentanze sindacali aziendali, studia, elabora e coordina le proposte sindacali, conduce le trattative sindacali a nome dell'Associazione Stampa Subalpina o in assistenza ai comitati di redazione ovvero a gruppi di associati ovvero a singoli associati, vigila sulla applicazione delle norme contrattuali e previdenziali e delle norme di legge sull'attività giornalistica e promuove ogni attività connessa con la tutela degli interessi sindacali generali e con quella dei diritti dei singoli associati;

g) assume in via d'urgenza delibere che siano di pertinenza del Consiglio Direttivo sottoponendole alla ratifica del Consiglio Direttivo stesso alla prima seduta utile di quest'ultimo.

2. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo, approvate a maggioranza semplice, sono valide con la presenza di sei dei suoi componenti. In caso di parità vale il voto del Segretario o, in sua assenza, del vicesegretario vicario.

3. Il Comitato Esecutivo rende conto del proprio operato al Consiglio Direttivo, che può votare nei suoi confronti una mozione di sfiducia con le stesse modalità previste dall'art. 14 per il Segretario. Nella stessa seduta in cui approva la mozione di sfiducia, il Consiglio Direttivo elegge il nuovo Comitato Esecutivo.

Segretario - Articolo 18

1. Il Segretario è il legale rappresentante dell'Associazione Stampa Subalpina.

2. Il Segretario, in particolare:

a) presiede il Comitato Esecutivo e ne formula l'ordine del giorno, nonché presiede le commissioni deliberate dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo, avendo la facoltà di delegare in sua sostituzione altro consigliere;

b) sviluppa gli indirizzi operativi del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, proponendo agli stessi le delibere di attuazione;

c) promuove le azioni di carattere sindacale o concernenti la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione Stampa Subalpina che si rendono necessarie, sottoponendole all'approvazione degli organi statutari competenti;

d) rappresenta l'Associazione Stampa Subalpina in seno alla Consulta delle Associazioni Sindacali Regionali presso la Fnsi e negli altri organi federali previsti;

e) esercita la facoltà di firma, presso gli istituti bancari o i fornitori di servizi, anche attraverso il Tesoriere o altra persona delegata a questo scopo; limitati poteri di firma possono essere delegati al personale dipendente per motivi di funzionalità degli uffici;

f) predispone, di concerto con il tesoriere, il bilancio di esercizio dell'Associazione Stampa Subalpina, che firma;

g) controfirma l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo.

La Segreteria - Articolo 19

1. La Segreteria è composta dal Segretario, dai due Vicesegretari, dal Presidente e dal Vicepresidente e ha il compito di coadiuvare il Segretario nello svolgimento del suo mandato ogni qualvolta egli lo richieda, esercitando funzioni consultive nelle materie di sua competenza e affiancandolo operativamente nei compiti esecutivi.

2. Nei casi in cui ricorrano gravi e manifesti motivi di necessità e occorra porre in essere interventi altrimenti indifferibili, la Segreteria può autorizzare il Segretario ad adottare in via d’urgenza provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, con l’esclusione delle materie previste dai punti d) e g) del primo comma dell’articolo 17. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti alla ratifica del Comitato Esecutivo in una seduta da fissare entro 10 giorni.

Collegio dei Probiviri - Articolo 20

1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo arbitrale e disciplinare dell'Associazione Stampa Subalpina e dura in carica fino al rinnovo del Consiglio Direttivo. I suoi componenti sono inamovibili e il loro operato è insindacabile.

2. Il Collegio dei Probiviri non può pronunciarsi sul merito degli indirizzi e delle decisioni politiche del Consiglio Direttivo.

3. In caso di inattività protratta per oltre sei mesi, o in caso di omissione di provvedimenti in materia disciplinare nei termini statutari, il Collegio può essere invitato per iscritto dal Comitato Esecutivo a riprendere l'attività o a provvedere sui casi sottopostigli.

4. Trascorso infruttuosamente un mese da tale invito, il Collegio dei Probiviri è sciolto con delibera del Consiglio Direttivo che provvede ad eleggere un nuovo Collegio fino alla scadenza naturale degli organi statutari e alla convocazione delle elezioni.

Presidente del Collegio dei Probiviri - Articolo 21

1. Nella sua prima seduta dopo l'elezione, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri elegge a scrutinio segreto un presidente e un vicepresidente, uno giornalista professionale e l'altro giornalista collaboratore.

2. Per la validità delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri occorre la presenza di tre componenti, tra i quali il presidente o il vicepresidente.

3. Il proboviro che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive del Collegio, sarà dichiarato decaduto con delibera del Collegio stesso.

Funzioni del Collegio dei Probiviri - Articolo 22

1. Il Collegio dei Probiviri:

a) si pronuncia sui ricorsi previsti dall'articolo 7, relativi all'iscrizione degli associati nelle categorie dei giornalisti professionali e dei giornalisti collaboratori;

b) si pronuncia come collegio arbitrale, su istanza delle parti e in contraddittorio, su qualsiasi questione concernente gli associati, di carattere morale, associativo, economico, professionale; sempre in relazione alle stesse materie, su richiesta di uno solo degli interessati, emette parere motivato. Pareri possono anche essere chiesti dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo: in questo caso - o nel caso in cui questi abbiano fatto propri, inoltrandoli al Collegio, i quesiti proposti da singoli associati - il parere formulato su questioni di interpretazione statutaria e regolamentare è vincolante;

c) esercita, su esposto di soci e non soci, del Comitato Esecutivo, del Consiglio Direttivo o anche d'ufficio, il potere disciplinare nei confronti degli iscritti, compresi i propri stessi membri, per tutti i fatti che costituiscano violazione della disciplina sindacale, dei doveri di correttezza e di deontologia professionale, dei doveri verso i colleghi, della dignità professionale e della violazione delle linee di azione sindacale approvate dal Congresso.

Procedimenti disciplinari - Articolo 23

1. Il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esaminare entro 15 giorni dall'inoltro gli esposti riguardanti il comportamento degli associati e a pervenire ad una pronuncia motivata entro tre mesi; il termine è prorogabile una sola volta per gravi e comprovati motivi.

2. Il procedimento disciplinare non può essere avviato oltre cinque anni dopo la data della presunta violazione e deve concludersi entro sette anni e sei mesi da tale data. In caso di sospensione ai sensi dei capoversi 9 e 10 del presente articolo, sono sospesi anche i termini di prescrizione.

3. Il procedimento disciplinare è avviato con la comunicazione formale scritta degli addebiti all'interessato, al Presidente e al Segretario dell'Associazione Stampa Subalpina.

4. L'interessato è contestualmente invitato a presentare le proprie difese nel termine di trenta giorni, termine che può essere ridotto alla metà per comprovate ragioni di urgenza.

5. L'interessato può chiedere, nel termine suindicato, di essere sentito personalmente e ha diritto a farsi assistere in ogni fase da un legale o da altra persona di sua fiducia. Uguale diritto spetta al Comitato Esecutivo nei casi in cui ritenga di sostenere l'accusa o la difesa di un associato.§

6. Le decisioni del Collegio sono adottate a maggioranza semplice dei presenti (in caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio o, in sua assenza, del Vicepresidente), salvo per le sanzioni, la cui approvazione richiede la maggioranza dei due terzi dei componenti, e vengono notificate all'interessato, al Presidente e al Segretario dell'Associazione Stampa Subalpina.

7. Contro tutti i provvedimenti del Collegio dei Probiviri, che debbono essere motivati per iscritto, l'associato, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, può ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri con atto scritto che viene comunicato al Collegio locale, al Presidente e al Segretario dell'Associazione Stampa Subalpina. Anche il Comitato Esecutivo può ricorrere nel termine suindicato di 30 giorni, nel caso abbia sostenuto una richiesta di azione disciplinare contro un associato.

8. Il ricorso sospende l'esecutività del provvedimento; in casi di particolare gravità motivatamente segnalati anche dal Consiglio Direttivo, il Collegio può disporre la sospensione dell'associato fino all'esito del giudizio di appello.

9. Nel caso in cui un fatto costituisca oggetto di un procedimento giudiziario, il Collegio dei Probiviri non può pronunciarsi in proposito fino a che non sia intervenuta la decisione definitiva dell'autorità interessata. Nel caso in cui fosse già aperto il procedimento davanti al Collegio dei Probiviri, questo ne sospende l'esame per riprenderlo dopo tale decisione. In ogni caso, avuta notizia di un procedimento penale a carico del Segretario, del Presidente o di un componente degli organi esecutivi o di garanzia (Comitato Esecutivo, Collegio Regionale dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei conti), il Collegio dei Probiviri può deliberarne la sospensione cautelativa dalla carica per una durata comunque non superiore a sei mesi.

10. Nel caso in cui un fatto costituisca una violazione deontologica di competenza dell'Ordine, il Collegio può sospendere il procedimento disciplinare dando nel contempo comunicazione al Consiglio dell'Ordine della propria decisione e dei motivi che l'hanno determinata. Il procedimento deve riprendere entro trenta giorni dalla decisione definitiva dell'Ordine, ovvero entro tre mesi dalla sospensione, se il Consiglio dell'Ordine non ritiene di procedere disciplinarmente.§

11. Il Collegio non procederà in base a denunce anonime. Tuttavia, potrà svolgere, d'ufficio o su segnalazione del Comitato Esecutivo, gli accertamenti per verificare la consistenza di presunti illeciti, avviando eventuali azioni di sua competenza sulla esclusiva base di fatti obiettivi.

Provvedimenti disciplinari - Articolo 24

1. I provvedimenti che il Collegio può assumere si dividono in richiami e sanzioni.

2. I richiami sono:

a) l'avvertimento;
b) l'ammonizione.

3. Le sanzioni sono:

c) la censura;
d) la sospensione;
e) l'espulsione.

4. Il Collegio, nel decidere il provvedimento, deve tenere conto della gravità dell'infrazione, delle circostanze che l'hanno determinata, della precedente attività professionale e associativa, di eventuali precedenti disciplinari.

5. Per infrazioni di entità particolarmente lieve si applica l'avvertimento, che non comporta conseguenze disciplinari ma costituisce un richiamo formale a una condotta corretta.

6. L'ammonizione si applica a chi abbia commesso infrazioni lievi o a chi, già oggetto di un avvertimento, non abbia emendato la propria condotta.

7. La censura viene applicata all'associato che abbia commesso una violazione di maggiore gravità o che, essendo incorso in una precedente ammonizione, persista nel comportamento scorretto.

8. Il provvedimento della sospensione - che non può superare i sei mesi - è applicato all'iscritto che abbia commesso gravi mancanze o che, già oggetto di censura, si renda responsabile di un'ulteriore violazione.

9. L'espulsione, adottata nei casi ritenuti particolarmente disonorevoli e antisociali, potrà essere irrogata anche per i più gravi fatti di indisciplina sindacale che, pur essendo moralmente non censurabili, siano tali da rendere incompatibile il comportamento antisindacale con la qualità di socio.

10. L'ammonizione e tutte le sanzioni devono essere rese pubbliche, all'interno dell'Associazione, attraverso le sue pubblicazioni e l'affissione presso la sede sociale.

11. La censura e la sospensione comportano l'esclusione dalle cariche sociali e dalle delegazioni congressuali per un triennio a partire dalla data in cui divengono definitive.

12. La sospensione comporta inoltre l'esclusione dall'elettorato attivo e passivo e dall'accesso ai servizi dell'Associazione per tutta la sua durata.

13. L'espulso non può reiscriversi all'Associazione Stampa Subalpina prima che siano trascorsi cinque anni e che siano state rimosse le cause dell'espulsione.

14. Ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto Fnsi, il Presidente del Collegio dei Probiviri e il Presidente dell'Associazione Stampa Subalpina segnalano al Consiglio Nazionale Fnsi le sanzioni inflitte per la violazione dei principi di solidarietà e disciplina sindacali.

15. Le sedute del Collegio sono segrete. Gli atti dei procedimenti sono consultabili dagli interessati, salva la riservatezza garantita dalla normativa sulla tutela della privacy.

Collegio dei Revisori dei conti - Articolo 25

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, anch’esso in carica fino al rinnovo del Consiglio Direttivo, elegge nel suo ambito il proprio presidente, giornalista professionale.

2. Il compito del Collegio dei Revisori dei Conti è di rivedere con periodici controlli i conti dell'Associazione Stampa Subalpina, vigilare sulla tenuta dei libri contabili, dando indicazioni formali sulla situazione patrimoniale ed economica nonché su spese e rimborsi per l'attività associativa, redigere la relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo e riferire al Comitato Esecutivo e al Consiglio Direttivo.

Sezioni territoriali - Articolo 26

1. Le Sezioni dell'Associazione Stampa Subalpina di Alessandria, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli sono rette da una segreteria costituita da due giornalisti professionali, di cui uno assumerà le funzioni di fiduciario, e da un giornalista collaboratore che assumerà la qualifica di vice-fiduciario e, in caso di impedimento temporaneo del fiduciario, ne eserciterà le funzioni in seno al Consiglio Direttivo.

2. La segreteria delle Sezioni territoriali viene eletta contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, con scheda separata. Le candidature – per un massimo di tre professionali e due collaboratori, tra i quali si potranno esprimere fino a due preferenze per i professionali e una per i collaboratori – possono essere presentate dalle liste rappresentate nel Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal precedente articolo 11, comma 5, ovvero dal 5% degli iscritti della Sezione per la categoria interessata. I candidati devono sottoscrivere l’accettazione della candidatura ai sensi dell’articolo 11, comma 6.

3. Il professionale più votato, nell’ambito della lista di maggioranza relativa, ricoprirà l'incarico di fiduciario e sarà automaticamente nominato componente aggiuntivo del Consiglio Direttivo. A parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione all'Associazione Stampa Subalpina, in caso di ulteriore parità è eletto il più anziano per iscrizione all'Albo professionale e, infine, quello più giovane d'età.

4. L'assemblea degli associati appartenenti a ciascuna delle Sezioni provinciali dovrà essere riunita almeno una volta all'anno o su richiesta sottoscritta da almeno quindici associati.

5. L'assemblea della Sezione territoriale può votare a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia al fiduciario sottoscritta da almeno il 25% degli iscritti.

6. In caso di sfiducia, come anche di dimissioni, decadenza o altro impedimento non temporaneo del fiduciario, il Comitato Esecutivo nomina un commissario che convocherà entro sessanta giorni un'assemblea straordinaria della Sezione territoriale per l'elezione del nuovo fiduciario e della nuova segreteria. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo degli altri membri della segreteria territoriale, il fiduciario convoca in via straordinaria l'assemblea di categoria della Sezione territoriale per provvedere alla surroga, che avviene mediante elezione a scrutinio segreto secondo le norme di cui al precedente secondo comma.

7. Le segreterie territoriali hanno la funzione di tutelare, in rappresentanza dell'Associazione regionale, gli interessi professionali dei colleghi e di garantire l'applicazione delle norme contrattuali, dello Statuto e dei Regolamenti sindacali.

8. I compiti delle segreterie territoriali sono in particolare:

a) di mantenere il collegamento con gli organi direttivi dell'Associazione regionale e i giornalisti appartenenti a ciascuna Sezione;

b) di controllare l'esatta applicazione del contratto di lavoro;

c) di adoperarsi, previa obbligatoria informativa al Comitato Esecutivo dell'Associazione Stampa Subalpina - e in accordo con la stessa che fornirà la necessaria assistenza - per la conciliazione delle controversie individuali o collettive insorgenti fra le parti.

9. Il Consiglio Direttivo può deliberare la rimozione di un fiduciario territoriale in presenza di gravi e palesi atti antisindacali, esperiti i gradi di giudizio previsti davanti al Collegio dei Probiviri Regionale e a quello nazionale.

10. Le segreterie territoriali rappresentano in sede locale l'organo sindacale superiore. Non possono, tuttavia, contrarre accordi sindacali collettivi o individuali ma solo riferire sugli stessi all'Associazione Stampa Subalpina, cui spetta l'esclusivo compito della stipulazione. Ogni contrattazione è demandata, per le parti di propria competenza, alla Fnsi e all'Associazione Stampa Subalpina.

Direttore dell'Associazione - Articolo 27

1. Il Direttore dell'Associazione Stampa Subalpina, dipendente della stessa, è il capo del personale e sovrintende alle mansioni di ciascun impiegato rispondendo del buon funzionamento dei diversi servizi associativi al Comitato Esecutivo e al Consiglio Direttivo.

2. Il Direttore assiste con parere tecnico-consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne cura i verbali e la formalizzazione dei diversi atti e deliberazioni. Egli integra, con funzioni di segretario, le commissioni e le delegazioni per le trattative sindacali.

Incompatibilità - Articolo 28

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite e incompatibili:

a) con l'incarico di direttore, condirettore o vicedirettore di aziende giornalistiche, nonché con funzioni aziendali connesse con la gestione dell'impresa o del personale o che comunque attribuiscano la figura di controparte nelle relazioni sindacali;

b) con l'appartenenza al Consiglio Nazionale o a un Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti;

c) con l'appartenenza alla Giunta Esecutiva della Fnsi;

d) con l'appartenenza al Consiglio d'Amministrazione, al Comitato d'Amministrazione per la Gestione previdenziale separata e al Collegio dei Sindaci dell'Inpgi o al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio dei Sindaci della Casagit;

e) con la qualità di dipendente dell'Associazione Stampa Subalpina o con incarichi comunque retribuiti dall'Associazione stessa, salvo nel caso di giornalisti non titolari di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o di un trattamento di pensione che, nel momento in cui si manifesti la concorrenza di cariche sociali e incarichi retribuiti, ottengano una deroga con il voto favorevole dei 3/5 del Comitato Esecutivo.

2. Le cariche di Segretario, Presidente del Consiglio Direttivo e componente del Comitato Esecutivo sono incompatibili inoltre:

a) con l'appartenenza a organi direttivi ed esecutivi nazionali, regionali e locali di partiti, movimenti politici e sindacati di categorie appartenenti al settore della comunicazione;

b) con l'appartenenza al Governo, al Parlamento nazionale ed europeo, a Giunte e Consigli regionali, provinciali e comunali.

3. Le cariche di Proboviro e di Revisore dei Conti sono incompatibili con qualsiasi altra carica nell'Associazione Stampa Subalpina o nella Fnsi, nonché con le funzioni di membro di Comitato di redazione e di fiduciario di redazione.

4. La carica di Fiduciario di sezione è incompatibile con quella di Segretario, Presidente del Consiglio Direttivo e di Vicesegretario.

5. Il socio che venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità è tenuto a optare entro 15 giorni;
entro lo stesso termine il socio che ritenga di poter ottenere la deroga di cui al punto 1, comma e), deve chiederne il riconoscimento al Comitato Esecutivo, che delibererà nella prima seduta utile. In caso di inottemperanza relativamente ai punti 1) e 2), il socio decade dalle cariche nell'Associazione Stampa Subalpina; in caso di inottemperanza relativamente ai punti 3) e 4), il socio decade dalle cariche di Proboviro, Revisore dei Conti e Fiduciario di sezione territoriale. La decadenza è pronunciata con delibera del Consiglio Direttivo e decorre dal 16° giorno dalla data in cui si è verificata l'incompatibilità; contro tale pronuncia è ammesso il ricorso al Collegio regionale dei Probiviri.

Regolamento - Articolo 29

1. In applicazione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo approverà, con la maggioranza assoluta dei componenti, un Regolamento attuativo.

Modifiche statutarie - Articolo 30

1. Le proposte di cambiamento dello Statuto, presentate dal Comitato Esecutivo, da almeno 5 componenti del Consiglio Direttivo o da almeno il 10% degli associati, dovranno essere sottoposte al Consiglio Direttivo, che dovrà esprimersi con l'assenso dei 3/5 dei componenti; nel caso le proposte vengano approvate senza raggiungere tale quorum, ma ottenendo comunque la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, dovranno essere ratificate da un referendum tra gli iscritti.

2. Le modifiche statutarie che fossero rese necessarie dal patto federale o per l'adeguamento allo Statuto Federale sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. Esse, approvate, diventano immediatamente esecutive mentre gli organi statutari rimangono in carica fino alla successiva elezione del Consiglio Direttivo.

Scioglimento dell'Associazione - Articolo 31

1. L'Associazione Stampa Subalpina si intenderà sciolta di pieno diritto quando si riducano a farne parte solamente venti soci giornalisti professionali.

2. Lo scioglimento potrà essere chiesto anche da un quinto dei soci. Tuttavia, la delibera di scioglimento avrà valore se avrà il sostegno del voto di almeno 2/3 degli associati giornalisti professionali, consultati mediante referendum.

Liquidazione - Articolo 32

1. Deliberato lo scioglimento dell'Associazione Stampa Subalpina, la liquidazione sarà affidata ad una Commissione di tre membri nominati dal Consiglio Direttivo e ai quali saranno affidati pieni poteri.

2. Le attività risultanti dalla liquidazione saranno devolute al Fondo di solidarietà per i giornalisti, istituito dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

3. Gli associati che per qualsiasi motivo cessassero di appartenere all'Associazione Stampa Subalpina e i loro eredi non potranno vantare alcun diritto né potranno pretendere alcun rimborso o compenso per le quote da essi versate.

Norme finali - Articolo 33

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento al codice civile, alle leggi dello Stato, allo Statuto della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e al relativo Regolamento di attuazione.

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Registrazione Tribunale di Torino n.1913 del 31/1/1968 Iscritto registro Sicid n. 11095/16 V.G. N. 49/2016 Registro Stampa del 3/11/2016

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