Il Governo promuoverà l'adozione da parte dell'Inpgi di misure rivolte all'armonizzazione del regime previdenziale dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti all'albo dei giornalisti con quello dei collaboratori iscritti alla gestione separata Inps di cui alla l. 335 / 1995 art. 2 comma 26.
Un primo ordine di interventi riguarderà l'adeguamento dei contributi. A tal fine il Governo ritiene idoneo un aumento graduale delle aliquote contributive secondo il meccanismo seguente:
• dal l gennaio 2008 aliquote non inferiori al 70% delle aliquote applicate ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps di cui alla L 335/ 1995 art. 2 comma 26;
• dal l gennaio 2009 aliquote non inferiori al 80% delle aliquote dei collaboratori iscritti alla gestione separata Inps di cui alla L 335/1995 art. 2 comma 26;
• dal l gennaio 2010 aliquote non inferiori al 90% delle aliquote dei collaboratori iscritti alla gestione separata Inps di cui alla 1. 335/ 1995 art. 2 comma 26;
• dal l gennaio 2011 aliquote non inferiori alle aliquote dei collaboratori iscritti alla gestione separata Inps di cui alla l. 335/ 1995 art. 2 comma 26.
L'articolazione delle aliquote sarà mutuata da quella in uso nella Gestione separata Inps. Resta confermato che l'aliquota minore si applicherà ai pensionati ed ai lavoratori già iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria. In coerenza con il regime generale, l'onere contributivo graverà per 2/3 sul committente e per 1/3 sul collaboratore con titolarità dell'obbligazione contributiva in capo al committente.
Il Governo adotterà le misure rivolte ad assimilare la disciplina contributiva del lavoro occasionale giornalistico con quella del regime generale di contribuzione Inps. Per quanto riguarda l'attività libero-professionale di tipo giornalistico, il Governo si riserva di intervenire nell'ambito di una revisione della normativa generale relativa alle attività libero-professionali.
I compensi corrisposti ai collaboratori iscritti alla gestione separata dell'Inpgi a titolo di cessione dei diritti di autore non potranno eccedere il 40% deUa media annuale degli imponi complessivamente percepiti per prestazioni giornalistiche nel corso del biennio solare precedente. Tali compensi restano esclusi dalla base contributiva previdenziale.
Il Governo adotterà le misure idonee a promuovere la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato di durata non inferiore a ventiquattro mesi. L'Inpgi potrà prevedere incentivi specifici per favorire la trasformazione fin dall 'inizio in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. I lavoratori interessati alla trasformazione potranno sottoscrivere atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile, con l'assistenza di un membro del Comitato di Redazione e di un rappresentante dell' Associazione regionale della Stampa.
La validità degli atti di conciliazione di cui sopra sarà condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata dell'Inpgi, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.
Ferma restando l'assenza di oneri a carico dell'Inpgi, nell' ambito del complessivo progetto di riforma dell'editoria predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri gli esoneri contributivi di cui all'art. 1 comma 766 della legge n.296 del 2006 e all'art. 1 commi 361 e 362 della legge n. 266 del 2005, verranno concessi anche alle aziende editrici per i giornalisti dipendenti. Limitatamente al 2008 tali esoneri saranno riconosciuti nella misura del 50%.
Documento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale su lavoro e previdenza dei giornalisti