A seguito del prolungarsi della vertenza per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro Fieg-Fnsi (28 febbraio 2005), l’indennità di vacanza contrattuale (50% del tasso di inflazione programmata) a decorrere dal gennaio 2008 deve essere calcolata anche sul tasso di inflazione programmato per l’anno (1,7%). Questo il link alla tabella dei nuovi valori dell’indennità di vacanza contrattuale che le aziende sono tenute a corrispondere ai loro giornalisti a partire dal periodo di paga del corrente mese di gennaio: http://www.fnsi.it/Contenuto/Download/FIEG_INDENNITA_VACANZA_CONTRATTUALE_GENNAIO2008.pdf
Si ricorda che l’indennità di vacanza contrattuale è paragonata ad un aumento dei minimi tabellari. Pertanto, il suo importo deve essere preso a base per il ricalcalo di tutti gli istituti contrattuali, quali gli aumenti periodici di anzianità, la maggiorazione di agenzia, l’indennità per lavoro notturno, le maggiorazioni per lavoro domenicale e per le festività infrasettimanali.