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09/01/2011

"Collegato lavoro", effetti sui precari

Per chi intende far causa, come interrompere la prescrizione dei diritti acquisiti

Domenica 23 gennaio è l’ultimo giorno utile per contestare i contratti di lavoro scaduti e i trasferimenti: dopo questa data, secondo le nuove norme del Collegato lavoro, si perde per sempre il diritto di farlo.


La riforma del diritto del lavoro pone tante domande, e va a incidere sui diritti di ogni dipendente. Molto cambierà, è una rivoluzione storica. Tutto nasce dalla pubblicazione sul supplemento n. 243 della Gazzetta Ufficiale del 9 novembre della legge 4 novembre 2010 n. 183, altrimenti nota come “collegato lavoro”. La legge è entrata in vigore il 24 novembre. La legge, 50 articoli e oltre 100 commi, contiene nuove norme che incidono signicativamente sul diritto del lavoro, riguardo la certificazione dei contratti, l'arbitrato e l'impugnazione dei licenziamenti, anche dei contratti a termine e dei cococo.


C'è anche un nuovo termine molto ristretto per l'impugnazione dei licenziamenti, dei contratti a termine e dei cococo, che riguarda anche i collaboratori: solo 60 giorni per l'impugnazione e 270 per il deposito del ricorso. Inoltre, per eventuali contenziosi sui contratti a termine e co.co.co. scaduti prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, le impugnative devono essere presentate entro il 23 gennaio 2011. Sul piano pratico: dopo il 23 gennaio non si potrà più fare causa all'azienda impugnando i contratti a tempo determinato (anche cococo), scaduti prima del 24 novembre 2010, e per il giudice saranno eventualmente impugnabili solo quelli successivi.


Se, ad esempio, si sono fatti 5 anni da precario presso la stessa azienda, con 5 diversi contratti annuali, finora si poteva andare dal giudice impugnando tutti e 5 i contratti, e il giudice poteva valutare complessivamente la situazione di 5 anni di lavoro. Ora invece, dal 24 gennaio, si potrà andare dal giudice a contestare entro 60 giorni solo l'ultimo contratto scaduto, mentre tutti quelli precedenti non verranno più presi in considerazione. Se non vi sono formalizzazioni del rapporto di collaborazione continuativo e lo stesso è ancora in atto, a rigore potrebbe non esserci l'urgenza di rispettare il termine del 23 gennaio, trattandosi di un unico rapporto ancora in essere.


Chi avesse intenzione di rivalersi sull'azienda per i pregressi contratti di lavoro irregolari può consultare tutte le indicazioni sul sito www.fnsi.it



http://www.fnsi.it/Esterne/Pag_vedinews.asp?AKey=12412


http://www.fnsi.it/Esterne/Pag_vedinews.asp?AKey=12650


http://www.fnsi.it/Esterne/Pag_vedinews.asp?AKey=12642



o contattare l'Associazione Stampa Subalpina.



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