L’Associazione Stampa Subalpina e la neocostituita AEP, Associazione Editori Piemonte, che raggruppa testate locali storiche (Il Piccolo, Il Monferrato, L’Eco del Chisone, l’Eco-Risveglio e la Sesia), hanno siglato martedì 26 luglio 2011 un accordo territoriale per l’applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi 2009-2013.
Alla luce della congiuntura sfavorevole in atto, il Sindacato e gli Editori locali hanno inteso fronteggiare insieme e responsabilmente le difficoltà economiche del momento, senza ledere i livelli occupazionali e i diritti e la dignità professionale dei giornalisti dipendenti e collaboratori.
L’accordo introduce meccanismi territoriali per calmierare il costo del lavoro e favorire eventuali nuove assunzioni nel solco delle garanzie e prerogative del contratto giornalistico.
Questo l'accordo.
ACCORDO TERRITORIALE
PER L’APPLICAZIONE
DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO
FIEG-FNSI 2009-2013
NELLE AZIENDE EDITORIALI “A.E.P.”
In data 26 luglio 2011
tra
l’A.E.P., Associazione Editori Piemonte, che raggruppa e rappresenta esclusivamente testate periodiche locali territorialmente circoscritte a livello comunale, provinciale o interprovinciale,
presenti il Presidente Giovanni Giachino e il Vicepresidente Pietro Trossero
e
l’Associazione Stampa Subalpina, rappresentanza sindacale unitaria dei giornalisti piemontesi che aderisce alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana,
presenti il Segretario Alessandra Comazzi, il vicesegretario Stefano Tallia e il direttore Roberta Pellegrini
PREMESSO CHE
alla luce della congiuntura sfavorevole in atto, le Parti intendono fronteggiare insieme e responsabilmente le difficoltà economiche che i piccoli editori dichiarano e patiscono, senza ledere i livelli occupazionali e i diritti e la dignità professionale dei giornalisti dipendenti e collaboratori;
l’A.E.P. riconosce la specificità del lavoro giornalistico e il valore del contratto giornalistico Fieg-Fnsi per normare correttamente e adeguatamente il lavoro nelle redazioni;
l’Associazione Stampa Subalpina riconosce l’esigenza di riparametrare il contratto Fieg-Fnsi sulle realtà editoriali locali di piccole dimensioni (sotto i 15 redattori);
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Ø La premessa è parte integrante dell’accordo.
Ø Il presente accordo avrà valore regionale, per un’applicazione territoriale del Contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi 1 aprile 2009 – 31 marzo 2013 (d’ora in avanti indicato come Ccnlg Fieg-Fnsi) ed eventuali seguenti rinnovi.
Ø Al rinnovo, parziale o integrale, del Ccnlg Fieg-Fnsi le parti si danno 9 mesi di dilazione per recepirlo a livello regionale, tramite una trattativa tra A.E.P. e Associazione Stampa Subalpina.
Ø Qualora alla scadenza dei 9 mesi non si fosse raggiunto un accordo tra le parti, la proroga è rinnovata per altri 6 mesi, durante i quali però, già a decorrere dal 1° mese (il 10° dal rinnovo parziale o integrale del contratto), troveranno applicazione le disposizioni di cui all'accordo interconfederale 23 luglio 1993, relative all'indennità di vacanza contrattuale (indennità mensile pari al 50% del tasso di inflazione programmata).
Ø Per i giornalisti assunti a far data dal 1° agosto 2011 sarà vigente la seguente tabella dei minimi di stipendio, a modifica dell’Allegato A del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013 :
Accordo territoriale AEP - Subalpina
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Tabella dei minimi di stipendio
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Valida SOLO per gli assunti a far data dal 1 agosto 2011
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Qualifica
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Minimo di stipendio
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+ contingenza
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PRATICANTE - 12 mesi
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723,80
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1255,49
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PRATICANTE + 12 mesi
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1174,38
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1718,16
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Redattore Prima Nomina (- 36 mesi)
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1371,61
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1927,49
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Redattore Ordinario (+ 36 mesi)
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1617,84
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2189,71
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Vice caposervizio
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1937,91
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2514,57
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Caposervizio
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2074,51
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2656,41
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Vice caporedattore
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2178,63
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2764,91
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Caporedattore
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2363,26
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2956,27
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Pubblicista ex art. 36 (24 ore)
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-
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1223,21
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Ø La suddetta tabella sarà adeguata ad ogni rinnovo parziale o integrale del Ccnlg Fieg-Fnsi (come già previsto nei paragrafi 3° e 4° del presente accordo).
Ø Le parti convengono, a modifica dell’art. 11 e dell’Allegato A del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013, che il redattore di prima nomina diventi redattore ordinario quando matura non 30 bensì 36 mesi di anzianità professionale.
Ø Nelle aziende editoriali A.E.P è possibile la forfetizzazione degli straordinari e del lavoro festivo, sulla base di accordi chiari, condivisi e sottoscritti collettivamente o con i singoli giornalisti.
Ø A modifica dell’art. 13 del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013, “Aumenti periodici di anzianità”, si stabilisce che:
Ø per i giornalisti già in organico, assunti prima dell’aprile 1999, gli scatti di anzianità sono del 6%, non rivalutabili (cioè calcolati sul minimo di stipendio + contingenza in vigore al momento della maturazione), i primi 3 biennali e i successivi 9 triennali, fino ad un massimo di 12 scatti;
Ø per i giornalisti assunti dopo il 1° aprile 1999 gli scatti di anzianità sono del 2% non rivalutabili (cioè calcolati sul minimo di stipendio + contingenza in vigore al momento della maturazione), i primi 3 biennali e i successivi 5 triennali, fino a un massimo di 8 scatti.
Ø Si ricorda che per i giornalisti assunti ex articolo 1 la maturazione degli scatti decorre dalla data di conseguimento della qualifica di redattore ordinario.
Ø Per tutti gli assunti, indipendentemente dalla data di assunzione e dalle consuetudini pregresse, a modifica dell’art. 23 del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013, “Permessi straordinari”, non sono riconosciuti i 5 giorni di permessi straordinari aggiuntivi annuali e retribuiti. Sono riconosciuti come permessi straordinari soltanto quelli richiesti nel caso di eventi luttuosi riguardanti parenti, di primo e secondo grado. In queste circostanze al redattore e al praticante sarà riconosciuto un permesso straordinario di tre giorni, elevabile a quattro giorni per eventi luttuosi verificatisi fuori dalla provincia sede di lavoro del richiedente.
Ø A integrazione dell’art. 23 del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013 (“Ferie”), si precisa che pur essendo l’orario di lavoro (di 36 ore settimanali) suddiviso in 5 o 6 giorni “lavorati” nella settimana, per effetto della “settimana corta”, il calcolo delle ferie è da effettuarsi su 6 giorni settimanali; pertanto:
Ø chi lavora 6 giorni alla settimana consuma un giorno di ferie per ogni giorno di ferie effettivamente goduto;
Ø chi lavora 5 giorni alla settimana per ogni singolo giorno di ferie effettivamente goduto consuma 1,2 giorni (un giorno + un quinto) delle ferie spettanti.
Ø A modifica dell’art. 23 del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013 (“Ferie”), i giornalisti assunti dopo il 1° aprile 1999 hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuito come segue:
Ø 26 giorni lavorativi fino a 15 anni di anzianità aziendale;
Ø 30 giorni lavorativi dopo 15 anni di anzianità aziendale.
Ø A modifica dell’art. 24 del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013 (“Matrimonio e maternità”), ”il congedo matrimoniale retribuito viene ridotto da 20 giorni a 15 giorni di calendario.
Ø A modifica dell’art. 34 del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013 (“Comitato di redazione”), sotto i 15 giornalisti assunti è sufficiente l’elezione di 1 fiduciario di redazione e non è obbligatoria l’istituzione di un Cdr;
Ø A integrazione dell’art. 3/A del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013 (“Contratti a termine”), alla scadenza del contratto a termine il giornalista ha diritto al trattamento di fine rapporto, al pagamento delle ferie eventualmente non godute e ai dodicesimi maturati della tredicesima mensilità. In caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, non determinata per fatto o colpa del giornalista, gli sarà pagata, inoltre, una mensilità a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Ø A modifica dell’art. 4 del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013 (“Assunzione – Periodo di prova”), all’atto dell’assunzione ai sensi degli artt. 1, 2, 12 e 36 potrà essere convenuto per iscritto un periodo di prova fino a 6 mesi.
Ø A modifica dell’art. 4 del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013 (“Assunzione – Periodo di prova”), in caso di assunzione da parte di una azienda editoriale che edita più di un giornale e/o periodico locale, compresi prodotti multimediali, il giornalista può essere chiamato a prestare la sua opera per più testate o prodotti editi dall’azienda; essi dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, che dovrà contenere anche la sede principale di lavoro. Nella eventualità di successive variazioni di sede, le parti concorderanno modalità e condizioni.
Ø A integrazione dell’art. 7 del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013 (“Orario di lavoro”), le parti concordano nel ritenere che la lavorazione di giornali e periodici di informazione locale comporta tempi e metodi di lavorazione ampiamente diversificati rispetto a quelli dei quotidiani o settimanali a tiratura nazionale. Al fine di realizzare il migliore assetto organizzativo e produttivo delle redazioni delle testate locali, in relazione alle caratteristiche particolari delle singole testate, può essere concordata aziendalmente con il fiduciario o con l’Associazione Stampa Subalpina, la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale in misura differenziata su quattro/sei giorni lavorativi della settimana.
Ø A modifica dell’art. 14 del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013, la cessione degli articoli può avvenire soltanto previa autorizzazione del giornalista interessato, salvo patti diversi. Per tali cessioni sarà dovuto al giornalista un equo compenso da concordarsi in sede aziendale e comunque non inferiore a 15,00 euro per articolo. Agli effetti dell’applicazione di questa norma non sono considerate cessioni l'utilizzo di un servizio o collaborazione da parte delle testate comprese nella lettera di assunzione del giornalista.
Ø A modifica dell’art. 16 del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013 (“Indennità redazionale”), ai giornalisti assunti dalla firma del presente accordo, a partire dalla qualifica di “redattore di prima nomina”, viene corrisposta al 30 giugno una indennità redazionale pari a:
Ø Redattore di prima nomina: 900 euro
Ø Redattore ordinario: 1.000 euro
Ø Vice capo servizio: 1.100 euro
Ø Capo servizio: 1.200 euro
Ø Vice capo redattore: 1.300 euro
Ø Capo redattore: 1.400 euro
Ø Direttore, Vicedirettore: 1.500 euro
Ø A modifica dell’art. 27 del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013 (“Indennità sostitutiva del preavviso”), in caso di risoluzione del rapporto di lavoro costituito ai sensi degli articoli 1 e 2 del Ccnlg Fieg-Fnsi e non determinata per fatto o colpa del giornalista, il giornalista assunto dalla firma del presente accordo ha diritto ad una indennità sostitutiva del preavviso stabilita nelle seguenti misure:
Ø 4 mesi di retribuzione per i redattori;
Ø 5 mesi di retribuzione per vice e caposervizio;
Ø 6 mesi di retribuzione per vice e caporedattore;
Ø 7 mesi di retribuzione per vice e direttore.
Ø A integrazione dell’art. 46 del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013 (“Contrattazione aziendale”), si precisa che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite a livello di contratto nazionale e del presente accordo territoriale, e dovrà pertanto riguardare solamente la soluzione di specifici problemi aziendali.
Ø A integrazione dell’art. 47 del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013, è costituita in Piemonte una Commissione Paritetica Regionale formata da due rappresentanti dell’ A.E.P., Associazione Editori Piemonte, e da due rappresentanti della Associazione Stampa Subalpina, cui è demandata la gestione applicativa del presente accordo e delle controversie.
Ø A modifica dell’Allegato Q dell’art. 47 del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013, in considerazione delle peculiari caratteristiche delle aziende editrici locali, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del Dlgs 19/9/1994 n.626, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'articolo 19 dell'indicato Dlgs, è un dipendente che rappresenta tutti i dipendenti della azienda. Il rappresentante per la sicurezza viene eletto nel corso di una assemblea a cui partecipano tutti i dipendenti dell'azienda stessa. Hanno diritto al voto tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Norme di garanzia
Ø Il presente accordo ha valore per tutte le aziende aderenti all’A.E.P., che sottoscrive questo protocollo d’intesa con l’Associazione Stampa Subalpina.
Ø Il presente accordo ha comunque valore esclusivamente per le redazioni sotto i 15 giornalisti in organico (assunti ex art. 1, 2, 12, 35 e 36).
Ø All’applicazione del presente accordo per tutti i giornalisti già in servizio sono comunque confermati e salvaguardati i livelli retributivi acquisiti e in atto.
Ø Non sono ammesse interpretazioni o applicazioni peggiorative del presente accordo.
Ø Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alle norme del Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013.
NormE transitoriE
Ø Bonus per la riconversione dei contratti - Gli editori che abbiano proceduto all’assunzione di giornalisti con altri contratti che non siano il Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013 e/o accordi territoriali già riconosciuti dalla Subalpina, possono usufruire di un bonus per la riconversione dei contratti: applicando il Ccnlg Fieg-Fnsi 2009-2013 e questo accordo territoriale a praticanti o redattori già assunti con contratti non riconosciuti dalla Fnsi. Tali editori sono esonerati dal pagamento dell’indennità redazionale per gli anni 2012, 2013 e 2014 ai giornalisti interessati dalla riconversione del contratto.
CLAUSOLE
Ø Le parti concordano di recepire gli accordi Fieg-Fnsi per il rinnovo biennale della parte economica del Ccnlg con le seguenti scadenze: la prima tranche di aumenti dal 1° gennaio 2012 e la seconda tranche dal 1° marzo 2013.
Ø Le parti concordano nella possibilità di rivisitare questo accordo territoriale nel momento in cui le parti nazionali Fnsi e Uspi dovessero procedere a regolamentare i rapporti di lavoro a tempo pieno nei periodici locali, così come previsto dall’art. 1 delle “Norme transitorie” dell’Accordo nazionale Uspi-Fnsi 30 marzo 2010.
Torino, 26 luglio 2011
Alessandra Comazzi
Giovanni Giachino
Stefano Tallia
Pietro Trossero
Roberta Pellegrini