Hanno acquisito definitivamente efficacia le disposizioni introdotte dall’art. 18, comma 11, del Decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, in materia di tassatività dell’obbligo assicurativo anche per i pensionati, iscritti negli albi, che percepiscono redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività professionali.
Il legislatore è intervenuto per dirimere il contenzioso instauratosi tra l’Inps e i liberi professionisti pensionati. Contenzioso che aveva ad oggetto la richiesta – da parte dell’Inps medesimo – del versamento contributivo sui redditi conseguiti a seguito della prosecuzione dell’attività lavorativa in forma autonoma, in quanto non assoggettati a contribuzione presso il proprio ente previdenziale di categoria.
La norma in questione, infatti, dispone che “per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale”.
Il Comitato Amministratore dell’Inpgi ha già adottato, il 27 settembre 2011, le opportune modifiche al Regolamento della propria Gestione separata per adeguarne il contenuto agli indirizzi tracciati dal legislatore.
Benché il provvedimento non sia ancora entrato in vigore - in quanto i Ministeri vigilanti non ne hanno ancora completato l’esame per la relativa approvazione - l’operatività delle disposizioni legislative trova comunque attuazione in quanto è la stessa norma del Decreto legge n. 98 a prevedere che, qualora le modifiche regolamentari non fossero entrate in vigore entro sei mesi, avrebbe comunque trovato applicazione, per i pensionati, l’obbligo di contribuzione presso gli enti di appartenenza sulla base di una aliquota di contribuzione soggettiva ridotta della metà rispetto a quella ordinaria.
Per quanto riguarda la Gestione separata dell’Inpgi, quindi, scompare definitivamente la facoltà - prevista in precedenza - di non versare la contribuzione sui redditi professionali percepiti dai giornalisti che, successivamente al pensionamento, proseguivano l’esercizio dell’attività in forma autonoma. L’obbligo assicurativo, peraltro, già sussisteva – sin dal 1° gennaio 2009 - per i pensionati che proseguivano l’attività sulla base di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Le nuove regole trovano applicazione a decorrere dal periodo di imposta 2012 e, pertanto, riguardano i redditi professionali percepiti dai giornalisti pensionati a far data dal 1° gennaio 2012, che dovranno essere assoggettati a contribuzione soggettiva con un’aliquota ridotta pari al 5% in luogo di quella ordinaria del 10%), mentre rimane invariata (al 2%) la misura del contributo integrativo a carico del cliente.
Per effetto delle modifiche normative illustrate, quindi, i giornalisti pensionati - relativamente ai redditi conseguiti nell’ambito dell’attività professionale svolta - non saranno in alcun modo soggetti all’obbligo assicurativo nei confronti della gestione separata dell’Inps, bensì solo ed esclusivamente nei confronti di quella costituita presso l’Inpgi.
Di conseguenza, tutti coloro che siano titolari di un trattamento pensionistico erogato da qualsiasi Ente di previdenza e percepiscano redditi dallo svolgimento dell’attività giornalistica in forma autonoma, debbono iscriversi o reiscriversi alla Gestione separata dell’Inpgi a far data dal 1° gennaio 2012.
(www.inpgi.it)