La legge sull’equo compenso giornalistico ha fatto un altro passo avanti. Finalmente è stata pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, passaggio formale, ma fondamentale per divenire una norma applicabile. A far data da venerdì 18 gennaio 2013 la legge diventerà così operativa. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dovrà essere istituita la Commissione – che resterà in carica tre anni - chiamata a definire l’equo compenso giornalistico ed entro due mesi dal suo insediamento essa dovrà concretamente deliberarlo.
Il Sindacato dei giornalisti, che con tanti altri si è battuto per l’approvazione di queste norme, seguirà ogni passaggio delle procedure previste dalla legge affinchè non vi siano ulteriori ritardi e perché un atto con il quale il Parlamento italiano concretizza un preciso dettato costituzionale abbia piena e positiva realizzazione nei tempi più rapidi possibili. "Lo si deve ai tanti colleghi lavoratori autonomi spesso trattati in modo indegno ed è un atto necessario di regolazione di un mercato del lavoro selvaggio non degno di un Paese civile”, sottolinea la Fnsi.
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SIDDI, EQUO COMPENSO SVOLTA DI GIUSTIZIA
Una legge per la dignità del lavoro decoroso, un giusto riconoscimento per l’area del giornalismo negato. La Fieg e gli editori tutti non potranno più sottrarsi a doveri di giustizia sociale e retributiva e alla verifica di accordi quadro. Con la legge sull’equo compenso per i giornalisti freelance e collaboratori autonomi approvata definitivamente dalla Commissione Cultura della Camera riunita in sede legislativa cade un muro, quello innalzato dalla gran parte degli editori italiani, che si opponevano a considerare questa una realtà del lavoro meritevole di giusti trattamenti economici e obblighi sociali.
C’è voluta una legge, rivendicata con determinazione dalla categoria e da tutti i suoi organismi (Fnsi, Inpgi, Casagit, Ordine), e l’attività specifica della Commissione lavoro autonomo Fnsi, con una straordinaria azione comunitaria e culturale dei freelance e dei precari che sono – nella stragrande maggioranza dei casi – l’espressione di una grave condizione reale, insieme con la coerenza di un nucleo di parlamentari che, una volta assunto il tema, non lo ha mai mollato, per imprimere una svolta di civiltà.
Un grazie speciale a quanti in Parlamento hanno voluto questo risultato: dal primo proponente, il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Silvano Moffa, al relatore Enzo Carra, ai deputati Giulietti e Pisicchio, al senatore Vita, i presidenti delle Commissioni Cultura della Camera e Lavoro del Senato, Manuela Ghizzoni e Pasquale Giuliano. E un buon lavoro per il via libera ha fatto anche il sottosegretario all’Editoria, Paolo Peluffo.
La legge non risolverà tutto, ma nessuna azienda potrà più permettersi di ignorare che un freelance o giornalista collaboratore chiamato a fornirgli servizi d’informazione (oggi spesso pagato entro i 5 cinque euro ad articolo) sia un lavoratore che dev’essere pagato il giusto e immediatamente. Non si potrà più dire che si tratta di “imprenditori di loro stessi” per attuare volgari forme di sfruttamento. La legge detta principi e condizioni di garanzia.
Fnsi da almeno 15 anni aveva aperto questo capitolo avanzando alla Fieg – la Federazione Editori Giornali – proposte di istanze anche in sede contrattuale. Ma la gran parte degli editori ha negato persino gli accordi minimi sui tempi di pagamento e ha preferito il contenzioso, sapendo di essere soggetto forte rispetto a soggetti deboli costretti a trattare da isolati con il timore (e talvolta la minaccia) di perdere opportunità successiva, illusoria perché poi negata. L’iniziativa sindacale ha di recente prodotto un primo cambio di passo con l’intesa Fieg-Fnsi per l’insediamento di una commissione bilaterale sul lavoro autonomo giornalistico. La legge è ora una spinta per dare efficacia a questo lavoro anche in vista del rinnovo contrattuale di categoria, nella consapevolezza che la dignitosa ed equilibrata considerazione del lavoro giornalistico in tutte le forme (dipendente, autonomo) sia condizione di crescita e sviluppo, nonché di concorrenza editoriale corretta.
Ci auguriamo che una legge tanto attesa e sino a poco tempo fa osteggiata, possa ora davvero contribuire ad affermare quei principi di equità e di solidarietà che, troppo spesso, sono stati calpestati da qualche imprenditore spregiudicato e privo di scrupoli etici e professionali.
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LEGGE 31 dicembre 2012, n. 233
Equo compenso nel settore giornalistico. (13G00005) (GU n.2 del 3-1-2013)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità, definizioni e ambito applicativo
1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge
3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti
radiotelevisive.
2. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 36 della Costituzione, è il seguente:
«Art. 36. - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.».
Il testo dell'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), è il seguente:
«Art. 27. - Albo: contenuto.
L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo e compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.
L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.
A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.».
Art. 2
Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico
1. È istituita, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro
giornalistico, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria. Essa è composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1;
f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:
a) definisce l'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata
pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione provvede al costante
aggiornamento dell'elenco stesso.
4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla scadenza di tale termine, la Commissione cessa dalle proprie funzioni.
5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione e al funzionamento della Commissione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese.
Art. 3
Accesso ai contributi in favore dell'editoria
1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore
dell'editoria, nonché da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione.
2. Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell'equo compenso è nullo.
Art. 4
Relazione annuale
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni anno una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge.
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Roma, addì 31 dicembre 2012
Giorgio NAPOLITANO
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