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08/01/2013

Equo compenso, legge operativa dal 18 gennaio

Una Commissione valuterà i parametri della retribuzione

La legge sull’equo compenso giornalistico ha fatto un altro passo avanti. Finalmente è stata pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, passaggio formale, ma fondamentale per divenire una norma applicabile. A far data da venerdì 18 gennaio 2013 la legge diventerà così operativa. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dovrà essere istituita la Commissione – che resterà in carica tre anni - chiamata a definire l’equo compenso giornalistico ed entro due mesi dal suo insediamento essa dovrà concretamente deliberarlo.

Il Sindacato dei giornalisti, che con tanti altri si è battuto per l’approvazione di queste norme, seguirà ogni passaggio delle procedure previste dalla legge affinchè non vi siano ulteriori ritardi e perché un atto con il quale il Parlamento italiano concretizza un preciso dettato costituzionale abbia piena e positiva realizzazione nei tempi più rapidi possibili. "Lo si deve ai tanti colleghi lavoratori autonomi spesso trattati in modo indegno ed è un atto necessario di regolazione di un mercato del lavoro selvaggio non degno di un Paese civile”, sottolinea la Fnsi.  


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SIDDI, EQUO COMPENSO SVOLTA DI GIUSTIZIA

Una legge per la dignità del lavoro decoroso, un giusto riconoscimento per l’area del giornalismo negato. La Fieg e gli editori tutti non potranno più sottrarsi a doveri di giustizia sociale e retributiva e alla verifica di accordi quadro. Con la legge sull’equo compenso per i giornalisti freelance e collaboratori autonomi approvata definitivamente dalla Commissione Cultura della Camera riunita in sede legislativa cade un muro, quello innalzato dalla gran parte degli editori italiani, che si opponevano a considerare questa una realtà del lavoro meritevole di giusti trattamenti economici e obblighi sociali.
C’è voluta una legge, rivendicata con determinazione dalla categoria e da tutti i suoi organismi (Fnsi, Inpgi, Casagit, Ordine), e l’attività specifica della Commissione lavoro autonomo Fnsi, con una straordinaria azione comunitaria e culturale dei freelance e dei precari che sono – nella stragrande maggioranza dei casi – l’espressione di una grave condizione reale, insieme con la coerenza di un nucleo di parlamentari che, una volta assunto il tema, non lo ha mai mollato, per imprimere una svolta di civiltà.
Un grazie speciale a quanti in Parlamento hanno voluto questo risultato: dal primo proponente, il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Silvano Moffa, al relatore Enzo Carra, ai deputati Giulietti e Pisicchio, al senatore Vita, i presidenti delle Commissioni Cultura della Camera e Lavoro del Senato, Manuela Ghizzoni e Pasquale Giuliano. E un buon lavoro per il via libera ha fatto anche il sottosegretario all’Editoria, Paolo Peluffo.
La legge non risolverà tutto, ma nessuna azienda potrà più permettersi di ignorare che un freelance o giornalista collaboratore chiamato a fornirgli servizi d’informazione (oggi spesso pagato entro i 5 cinque euro ad articolo) sia un lavoratore che dev’essere pagato il giusto e immediatamente. Non si potrà più dire che si tratta di “imprenditori di loro stessi” per attuare volgari forme di sfruttamento. La legge detta principi e condizioni di garanzia.
Fnsi da almeno 15 anni aveva aperto questo capitolo avanzando alla Fieg – la Federazione Editori Giornali – proposte di istanze anche in sede contrattuale. Ma la gran parte degli editori ha negato persino gli accordi minimi sui tempi di pagamento e ha preferito il contenzioso, sapendo di essere soggetto forte rispetto a soggetti deboli costretti a trattare da isolati con il timore (e talvolta la minaccia) di perdere opportunità successiva, illusoria perché poi negata. L’iniziativa sindacale ha di recente prodotto un primo cambio di passo con l’intesa Fieg-Fnsi per l’insediamento di una commissione bilaterale sul lavoro autonomo giornalistico. La legge è ora una spinta per dare efficacia a questo lavoro anche in vista del rinnovo contrattuale di categoria, nella consapevolezza che la dignitosa ed equilibrata considerazione del lavoro giornalistico in tutte le forme (dipendente, autonomo) sia condizione di crescita e sviluppo, nonché di concorrenza editoriale corretta.
Ci auguriamo che una legge tanto attesa e sino a poco tempo fa osteggiata, possa ora davvero contribuire ad affermare quei principi di equità e di solidarietà che, troppo spesso, sono stati calpestati da qualche imprenditore spregiudicato e privo di scrupoli etici e professionali.


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LEGGE 31 dicembre 2012, n. 233

Equo compenso nel settore giornalistico.
(13G00005) (GU n.2 del 3-1-2013)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2013

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                               Promulga
 
la seguente legge:
 
Art. 1
 
Finalità, definizioni e ambito applicativo
 
  1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere  l'equità  retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della  legge
3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni,  titolari  di  un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e  periodici,  anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti
radiotelevisive.
  2. Ai fini della presente legge, per equo compenso  si  intende  la corresponsione di una remunerazione proporzionata  alla  quantità  e alla qualità del lavoro svolto,  tenendo  conto  della  natura,  del contenuto e delle caratteristiche  della  prestazione  nonché  della coerenza con i trattamenti previsti dalla  contrattazione  collettiva nazionale di categoria in  favore  dei  giornalisti  titolari  di  un rapporto di lavoro subordinato.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui  pubblicato  è  stato  redatto dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali   della   Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 36 della Costituzione,  è il seguente:
«Art.  36.  -  Il  lavoratore   ha   diritto   ad   una retribuzione proporzionata alla quantità  e  qualità  del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La  durata  massima  della   giornata   lavorativa   è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto  al  riposo  settimanale  e  a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.».
Il testo dell'articolo 27 della legge 3 febbraio  1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), è il seguente:
«Art. 27.  - Albo: contenuto.
L'albo deve contenere il cognome, il nome, la  data  di nascita,  la  residenza  o  il  domicilio  professionale  e  l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e  il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo e  compilato secondo l'ordine di anzianità di  iscrizione  e  porta  un indice  alfabetico  che  ripete  il  numero   d'ordine   di iscrizione.
L'anzianità è determinata dalla  data  di  iscrizione nell'albo.
A  ciascun  iscritto   nell'albo è rilasciata   la tessera.».
                    
Art. 2
 
Commissione  per  la  valutazione  dell'equo  compenso   nel   lavoro giornalistico
 
  1. È  istituita,  presso  il  Dipartimento  per  l'informazione  e l'editoria  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri,   la Commissione  per  la  valutazione  dell'equo  compenso   nel   lavoro
giornalistico, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione è istituita entro trenta giorni  dalla  data  di entrata  in  vigore  della  presente  legge  ed  è  presieduta   dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria. Essa è composta da:
    a) un rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche sociali;
    b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
    c) un rappresentante  del  Consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei giornalisti;
    d)  un  rappresentante   delle   organizzazioni   sindacali   dei giornalisti   comparativamente   piu'   rappresentative   sul   piano nazionale;
    e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente  più  rappresentative  sul piano nazionale nel settore delle  imprese  di  cui  all'articolo  1, comma 1;
    f) un rappresentante dell'Istituto nazionale  di  previdenza  dei giornalisti italiani (INPGI).
  3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche  telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:
    a) definisce l'equo compenso dei  giornalisti  iscritti  all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani  e  con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa  e  con  emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura  e  alle  caratteristiche della prestazione nonché in  coerenza  con  i  trattamenti  previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore  dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
    b)  redige  un  elenco  dei  quotidiani,  dei  periodici,   anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo  compenso,  dandone  adeguata
pubblicità sui mezzi  di  comunicazione  e  sul  sito  internet  del Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del Consiglio  dei  ministri.  La  Commissione   provvede   al   costante
aggiornamento dell'elenco stesso.
  4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla  scadenza  di  tale termine, la Commissione cessa dalle proprie funzioni.
  5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del  Consiglio   dei   ministri   provvede   all'istituzione   e   al funzionamento della  Commissione  avvalendosi  delle  risorse  umane, strumentali  e  finanziarie  di  cui  dispone.  Ai  componenti  della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese.

Art. 3
 
Accesso ai contributi in favore dell'editoria
 
  1.  A  decorrere  dal  1º  gennaio  2013  la   mancata   iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi comporta   la   decadenza   dal   contributo   pubblico   in   favore
dell'editoria, nonché da eventuali  altri  benefici  pubblici,  fino alla successiva iscrizione.
  2.  Il  patto  contenente  condizioni  contrattuali  in  violazione dell'equo compenso è nullo.

Art. 4
 
Relazione annuale
 
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni anno una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge.

Art. 5
 
Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sarà  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 31 dicembre 2012
 
Giorgio NAPOLITANO

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