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16/07/2013

Stati generali dell'informazione precaria

I documenti finali approvati dai freelance riuniti a Roma

Giovedì 11 e venerdì 12 luglio 2013 si sono svolti a Roma gli Stati Generali dell'informazione precaria, convocati dalla Fnsi su proposta della Commissione e dall'Assemblea nazionale lavoro autonomo Fnsi. L'iniziativa puntava a sviluppare un confronto sui temi dell'uscita dalla crescente precarizzazione e per la ricerca di tutele per il lavoro giornalistico autonomo.


Di seguito i documenti finali approvati


MOZIONE


Con i due giorni di dibattito e di approfondimento tecnico giuridico svoltisi a Roma, nella sede della FNSI, l’11 e 12 luglio, si sono aperti gli Stati Generali dell’informazione precaria in Italia. Si è avviata così una fase di mobilitazione e di azione dei precari dell’informazione che impegna il Sindacato e tutti gli altri enti di categoria sul tema fondamentale della tutela del lavoro giornalistico atipico, precario, sfruttato, sottopagato e sotto ricatto da parte dei poteri forti e degli editori, che è anche tutela del diritto fondamentale dei cittadini a essere correttamente informati.

Gli Stati Generali proseguono in ogni realtà territoriale, in cui sarà necessario approfondire e mettere in pratica le riflessioni e i contenuti emersi nei due giorni di dibattito insieme a tutte le componenti della professione: Sindacato, Ordine, INPGI, CASAGIT, Cdr, coordinamenti territorali, coordinamenti di testata, movimenti di base.

Un lavoro, quello dei due giorni di Roma, che è stato preceduto e arricchito da assemblee regionali, i cui documenti finali vengono accolti come raccomandazioni dall’assemblea.

In particolare, l’assemblea raccoglie come linee guida e cardini del lavoro in itinere degli Stati Generali nelle sedi territoriali i seguenti temi:

1) Equo Compenso
L’applicazione della legge sull’Equo Compenso comporta la soluzione di tre nodi cruciali: a) definizione dell’Equo Compenso; b) tracciabilità del lavoro che rende possibile l’individuazione degli editori virtuosi; c) i benefici da cui sono esclusi i soggetti che non rispettano l’Equo Compenso.

In merito ai rispettivi punti, l’assemblea di Roma ritiene:

a) La proposta di lavoro elaborata dalla CLAN (Commissione nazionale lavoro autonomo), fatta propria dai documenti preparatori regionali e sottoposta, attraverso il rappresentante della FNSI, alla competente commissione prevista dalla legge, è fatta propria anche dagli Stati Generali, come strumento essenziale per arrivare all’individuazione dell’Equo Compenso del lavoro giornalistico;
b) Deve essere possibile tracciare ogni rapporto di lavoro autonomo analogamente a quanto avviene con i rapporti di lavoro subordinato:
c) Il mancato rispetto dell’Equo Compenso impedisce l’accesso a qualsiasi forma di beneficio pubblico.
Si auspica quindi che il regolamento di attuazione della legge non prescinda da nessuno di questi tre punti.

2) Contratto
L’inclusione nel lavoro contrattualmente tutelato delle attuali varie forme di precariato è ritenuta elemento sostanziale e imprescindibile della rinnovazione contrattuale in corso. Per dare maggior peso all’azione sindacale nella trattativa, si ritiene irrinunciabile che la FNSI chiami i rappresentanti dei freelance in Commissione contratto a partecipare e a contribuire in prima persona a tutte le fasi della trattativa in cui verrà affrontato il tema del avoro autonomo e precario. Si apre ora un percorso inclusivo di riflessione collettiva sulle proposte riguardanti il nuovo contratto.

3) Carta di Firenze
Ferma restando la disponibilità a discutere proposte migliorative per l’effettiva efficacia di questo strumento, con lo spirito di collaborazione che deve contraddistinguere l’azione di tutti gli enti di categoria, è necessario provvedere quanto prima alla formazione dell’Osservatorio Nazionale previsto dalla Carta con la nomina di tutti i suoi componenti e si auspica che analoghi osservatori vengano istituiti in ogni realtà regionale.

4) Rappresentanza
È necessario introdurre nella regolamentazione federale che riguarda l’attività dei CDR la previsione del coinvolgimento diretto dei rappresentanti dei coordinamenti dei collaboratori della testata. A tale provvedimento interno è conseguente che corrisponda l’introduzione di specifiche previsioni sulla rappresentanza anche nei contratti collettivi.

5) Qualità dell’informazione e contrasto all’illegalità
Garanzia della qualità dell’informazione sono l’esercizio dell’attività giornalistica nelle sue varie articolazioni da parte dei giornalisti, come previsto dalla legge, e l’azione di contrasto all’illegalità.

6) Riforma del quadro normativo
Occorre farsi parte attiva affinché tutti gli enti di categoria, ciascuno per la propria competenza e in coordinamento fra loro, intervengano nei confronti del legislatore allo scopo di rivedere il quadro normativo del lavoro giornalistico autonomo in materia di previdenza e welfare.


(mozione approvata a maggioranza)





* ° * ° *


L'Assemblea degli Stati generali ha anche accolto come "strumento di lavoro", per il prosieguo dei lavori di approfondimento e per la Commissione Contratto Fnsi, il seguente documento:


PROSSIMO CONTRATTO CCNLG:

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INCLUSIVA A TUTELA DEL LAVORO ATIPICO


di Maria Giovanna Faiella (Lazio) rappresentante freelance in Commissione contratto Fnsi-Fieg

col supporto del Gruppo di lavoro autoconvocato


Occorre costruire con la contrattazione collettiva un’impalcatura di regole e modalità di lavoro corrette per ampliare il campo dei diritti e delle tutele per chi non li ha e, allo stesso tempo,contrastare l’abuso sempre più diffuso di forme di lavoro autonomo o parasubordinato che dissimulano prestazioni di lavoro dipendente. Più si rendono forti i processi di tutela e di rappresentanza collettiva, inoltre, più diventa esigibile la tutela individuale basata su regole contrattuali riferite a un corretto utilizzo delle forme di lavoro autonomo.


ANCORA COCOCO?

Premesso che è necessario sollecitare un intervento legislativo rispetto ai cococo (in quanto prestazione di lavoro parasubordinata, di natura ibrida: se pure la collaborazione è inquadrata nel lavoro autonomo, infatti, contiene due requisiti come la continuità e la coordinazione che sono tipici del lavoro subordinato), va vietato il suo utilizzo nei casi in cui dissimula palesemente un rapporto di lavoro subordinato.


Il Ccnlg già contempla figure professionali “flessibili” come quelle del collaboratore fisso (art. 2) e del corrispondente (art.12) che, pur svolgendo il loro lavoro con assoluta flessibilità negli orari, nelle prestazioni e nei compensi, sono comunque inquadrate con tutele di legge e di contratto (stabilità, malattie,ferie, tredicesima mensilità, maturazione del Tfr). L’art.2 del Ccnlg potrebbe essere, poi, un’opportunità per arginare le irregolarità diffuse ampiamente nei confronti dei collaboratori che scrivono per l’online.

Fermi restando i diritti acquisiti dagli attuali titolari di contratti ex art. 2 e art. 12, potrebbero quindi essere riviste queste fattispecie contrattuali, anche riguardo alle tabelle economiche la cui impostazione è basata sul numero di collaborazioni (retaggio del vecchio modo di concepire il giornalismo, cioè solo carta stampata).

Oggi capita anche – soprattutto per gli art. 12 - che, se viene fissato un “tetto” di articoli e lo si supera, quelli “eccedenti”spesso non sono pagati o lo sono con tariffe inferiori rispetto a quelle pattuite per il “tetto”.

Va quindi studiato, con l’aiuto di esperti, il modo di riscrivere la fattispecie contrattuale evitando che siano utilizzati a man bassa art. 2 e 12 per fare foto e video senza riconoscimento economico e di firma e senza un adeguato percorso formativo: la multimedialità,invece di essere un’occasione di sviluppo e quindi di occupazione, potrebbe diventare un’altra pericolosa forma di sfruttamento. Va quindi evitato in ogni modo il rischio di passare da una condizione di precariato senza norme a una di servaggio normata.


FALSI AUTONOMI

Vale ancor più per cococo e altre forme di lavoro autonomo, che in realtà non lo sono quando i giornalisti esterni alle redazioni sono di fatto in condizioni di dipendenza sostanziale dall’azienda (lavorando con continuità e in regime di monocommittenza).

Ma occorre anche confrontarsi con la realtà: solo per citare le esperienze dei maggiori gruppi editoriali italiani, infatti, è considerato “tabù” solo parlare di art. 2, anche quando ricorrono le condizioni, perché si tratta di un rapporto di lavoro subordinato.

Occorrono allora paletti giuridici e contrattuali per la tutela dei diritti (che non può essere più affidata solo al ricorso individuale al giudice, visto che i tempi e i numeri sono cambiati, ed è quindi giunto il momento di affrontare seriamente la“questione”). Per esempio, a livello legislativo il ricorso a contratti atipici dovrebbe essere vietato quando esiste già una flessibilità “buona” nei contratti collettivi nazionali di categoria.


PERI VERI FREELANCE

Nel nuovo Ccnlg vanno inserite, poi, maggiori tutele anche per le altre forme di lavoro autonomo, quelle vere. Ci sono, infatti, anche colleghi che vogliono continuare a utilizzare le forme di lavoro non subordinato ma chiedono un’esistenza dignitosa con compensi equi(come prevede la recente legge sull’equo compenso n.233/2012: andrebbe prevista nel Ccnlg, o in un protocollo specifico, una clausola di salvaguardia in cui si specifica “fatte salve condizioni di miglior favore (COMPENSO) e diritti acquisiti dai collaboratori”),tempi di pagamento certi (entro 30 giorni dalla consegna del lavoro come prevede anche la nuova Legge che ha recepitola Direttiva europea), maggiori tutele sociali,copertura delle spese legali e degli eventuali danni per responsabilità civile derivanti dagli articoli oggetto della prestazione, delle spese assicurative (soprattutto per i freelance che lavorano in zone a rischio), accesso alla formazione professionale, obbligo del versamento del contributo previdenziale integrativo (come da legge in vigore).


FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Dal 2014 tutti  i giornalisti attivi avranno l’obbligo di fare formazione permanente che per loro dovrà essere gratuita e realmente volta allo specifico inserimento professionale. Crediti formativi riconosciuti dagli editori.


PROPOSTE PER UN NUOVO CCNLG “INCLUSIVO”

Il nostro sindacato di categoria deve svolgere una forte azione contrattuale inclusiva per tutti i lavoratori, a prescindere dalle modalità di lavoro utilizzate.

Per essere inclusivo il contratto collettivo deve regolare le forme di lavoro atipico al proprio interno (per forme di lavoro autonomo che dissimulano lavoro dipendente) o con protocolli specifici sui quali aprire subito la trattativa.


DIRETTAMENTE NEL CCNLG

- Stabilire l’obbligo di informazione al sindacato/cdr per tutti i rapporti di lavoro a prescindere dalla forma contrattuale indicando: durata dei rapporti, anni di lavoro con lo stesso committente, numero di stabilizzazioni effettuate e tempi delle future stabilizzazioni.

- Inserimentodi percentuali massime di utilizzo complessivo delle forme di cococo con monocomittenza e reiterate

-Clausola di garanzia, ovvero diritto di prelazione del collaboratore/parasubordinato/ precario quando si assume personale a tempo determinato o indeterminato: con la contrattazione collettiva va limitata la possibilità di ricorrere a forza lavoro attivabile senza procedure, cioè ad personam senza diritti, ricattabile e ricollocabile in mansioni decise all’occorrenza (un’ipotesi:costituire dei “bacini” di professionisti, testata per testata -sull’esempio del modello Rai -, da cui attingere, oltre che per le assunzioni anche per le sostituzioni)

-Clausola di salvaguardia e norma antidiscriminatoria: l’Accordo collettivo non annulla né assorbe eventuali condizioni di miglior favore concordate tra le parti


RAPPRESENTANZA IN SENO AL CDR

Sul rispetto dei diritti dei collaboratori e dei giornalisti libero-professionisti devono vigilare i Cdr, come specifica una circolare della Fnsi. Questa indicazione va riportata all’interno del contratto collettivo, in particolare riformando l’art. 34 e ampliando la rappresentanza dei giornalisti non inseriti stabilmente nella pianta organica delle testate. Per esempio, si potrebbe prevedere che il rappresentante che tutela i giornalisti di una testata, previa obbligatoria formazione, non sia della stessa testata ma di un’altra non dello stesso gruppo editoriale.


La “questione collaboratori” va inserita nelle vertenze collettive di lavoro: se la testata chiude o dichiara lo stato di crisi, i non contrattualizzati devono poter beneficiare di ammortizzatori sociali (vedere Aspi e mini Aspi previsti dalla riforma Fornero ndr) e,inoltre, devono essere vietati i tagli unilaterali generalizzati ai compensi.


ACCORDI IMMEDIATI

Già dal prossimo tavolo sul lavoro autonomo aperto con gli editori per il rinnovo del contratto (cui deve partecipare almeno uno dei rappresentanti dei freelance eletti in Commissione contratto)


SANCIRE ACCORDI IMMEDIATI PER:

- rispetto dei tempi di pagamento (a 30 giorni dalla prestazione, come da norme in vigore)

- evitare tagli unilaterali dei compensi da parte degli editori

- compensi minimi (in linea con la legge n. 233/2012)


PREVEDERE PROTOCOLLI NEL PROSSIMO CCNL PER:

- regolazione collettiva di modelli standard dicontratti individuali che vincolino le parti al rispetto delle regolecollettive evitando clausole o regole vessatorie

- protocollo su tutele sociali/welfare

    L'Accordo collettivo non annulla né assorbe eventuali condizioni di miglior favore concordate
    A ogni contratto individuale va allegata una copia dell’Accordo quadro
    Verifiche periodiche dell’Accordo collettivo


(documento accolto dall'assemblea come "strumento di lavoro" per il prosieguo dei lavori degli Stati Generali)

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