La legge sull’editoria nella regione Veneto è realtà. Passata senza rilievi all’esame del Governo è formalmente entrata in vigore e ora attende di compiere il passo più importante, quello della reale applicazione. “Il Sindacato giornalisti del Veneto esprime grande soddisfazione per l’entrata in vigore della legge n. 12/2015 – si legge in un comunicato – a sostegno del sistema radiotelevisivo veneto, dell’editoria locale e per un compenso equo, approvata dal precedente Consiglio regionale del Veneto – su iniziativa di una trentina di consiglieri regionali di diverso colore politico, primo firmatario il Presidente del Consiglio Clodovaldo Ruffato – e su sollecitazione del Sindacato giornalisti del Veneto e dell’Ordine professionale. La legge, approvata dal Consiglio regionale del Veneto nell’ultima seduta dello scorso aprile, non avendo subito rilievi dal Governo è entrata in vigore e attende ora il regolamento attuativo della Giunta regionale. La legge approvata impegna le istituzioni a tutelare l’informazione in quanto tutela indispensabile per la democrazia e la partecipazione, guarda oltre la crisi del settore promuovendo nelle aziende editoriali rinnovamento, pluralismo, competenza e superamento del precariato e si rivolge a tutto il sistema dell’informazione, dalle agenzie alla carta stampata, dall’emittenza al web, dagli uffici stampa alla comunicazione istituzionale, prevedendo misure di sostegno e di innovazione per tutti i diversi settori del giornalismo. Il Sindacato giornalisti del Veneto – conclude il documento – auspica che la Giunta regionale dia rapida attuazione ad una norma che aiuterà il settore che sta affrontando una crisi profonda, ma soprattutto consentirà ai cittadini veneti di continuare ad avere una pluralità di fonti informative”. La legge prevede una dotazione finanziaria importante: seicentomila euro per il 2015, un milione per il prossimo anno. L’erogazione dei contributi regionali è riservata, secondo criteri e punteggi che dovranno essere definiti dalla Giunta, alle redazioni giornalistiche che si avvalgono di giornalisti professionisti dipendenti assunti con contratto giornalistico a tempo pieno, producono programmi di informazione locale, rispettano adeguati parametri di copertura geografica del territorio e di popolazione servita. Alle provvidenze regionali non avranno diritto le emittenti che privilegiano televendite e programmi meramente commerciali, oltreché le emittenti incorse in violazione dei codici di comportamento e sanzionate da Agcom.
Il testo della legge
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