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07/08/2018

Casagit rispetto alle iscrizioni e reiscrizioni dei familiari

Le novità decise a luglio dal Consiglio di amministrazione

Ecco, in sintesi, alcune delle rilevanti novità recentemente introdotte dal Regolamento Casagit in materia di iscrizione di coniugi, figli ed altro. Attenzione. Le domande e il versamento della prima rata del contributo possono essere presentati a partire da ottobre. A settembre verrà inviata una nuova comunicazione con ulteriori dettagli sulla procedura.


Riaperta la possibilità di rientrare. Possono tornare in Casagit, pagando la contribuzione da socio volontario, quanti ne siano usciti per decadenza o recesso dal 1 gennaio 2008 in poi. Il socio titolare uscito negli ultimi dieci anni, quindi, ha ora la possibilità di riattivare la assistenza Casagit per sé e il suo nucleo familiare (figli o equiparati, coniuge o convivente more uxorio) purché non abbia pendenze debitorie nei confronti della Cassa. La domanda di riattivazione deve essere comunicata presentando agli uffici Casagit i modelli IT (Iscrizione Titolari), IF (Iscrizione Familiari) o ITF (Iscrizione Titolari Familiari) corredati della documentazione in questi indicata e dal versamento della prima rata contributiva. Il diritto alla erogazione delle prestazioni scatterà dopo 90 giorni dalla reiscrizione.


Ex-coniuge: si può. In caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il socio può mantenere l’iscrizione del coniuge separato o divorziato senza che questo gli impedisca di iscrivere anche il nuovo coniuge o convivente more uxorio. In questo caso, una delle due quote sarà rapportata al contributo previsto per l’iscrizione a socio volontario. Prima della riforma regolamentare, si poteva iscrivere il nuovo coniuge o convivente more uxorio soltanto dopo aver cancellato il precedente; inoltre il coniuge separato o divorziato poteva mantenere l’iscrizione soltanto fino a quando non avesse contratto nuovo matrimonio o convivenza more uxorio.


Figli: più facilitazioni e meno burocrazia. Per mantenere l’iscrizione a Casagit 1 fino ai 35 anni, non è più necessario che i figli siano fiscalmente a carico del socio titolare. Questo requisito, con l’obbligo di residenza comune, resta infatti in vigore soltanto per i genitori ed equiparati ed il parente di terzo grado in linea retta. La novità è davvero rilevante. Intanto perché non sarà più necessario presentare a Casagit la dichiarazione dei redditi a prova del fatto che il figlio è fiscalmente a carico. Poi perché il figlio con un proprio reddito non dovrà più, a 26 o a 30 anni, uscire dal nucleo familiare ed eventualmente iscriversi ad uno dei Nuovi Profili, ma potrà restare nella posizione di familiare assistito. Il socio titolare, quindi, potrà ora far domanda per riassumere nel suo nucleo familiare e fino al 35° anno di età il figlio che, in base alla precedente normativa, si era iscritto ad un Nuovo Profilo perché al 26° o 30° anno era titolare di un reddito proprio.

Snellita anche la procedura: al compimento del 26° o del 30° anno, Casagit invierà il MAV con la nuova quota contributiva e il pagamento di questa prima quota sarà automaticamente considerato come richiesta di prosecuzione nell’assistenza. Naturalmente, il socio potrà sempre decidere di non proseguire nell’assistenza comunicando il recesso del figlio (che decorrerà dal compimento dei 26 o dei 30 anni) entro i termini che gli saranno indicati dalla Cassa con lettera raccomandata A/R.


Documentazione telematica. Diventa necessario allegare alla documentazione prevista per le nuove iscrizioni a Casagit (come socio titolare o come familiari) la “Sottoscrizione esplicita al recapito digitale delle comunicazioni” da parte della Cassa: una misura volta a rendere più veloci, sicure ed economiche le comunicazioni tra Casagit e i suoi soci.


Il Fiduciario Casagit
Diego Longhin

 

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