Ai Fiduciari degli Uffici di Corrispondenza, ai Componenti del Consiglio di Amministrazione, ai Componenti del Consiglio generale, ai Componenti del Comitato amministratore, al Presidente ed ai Componenti del Collegio Sindacale, alla Fnsi e alle Associazioni regionali di Stampa, all’Ordine nazionale e agli Ordini Regionali, alla Casagit e alle Consulte Regionali e ai Comitati di redazione
Roma, 12 giugno 2006
LA CASSAZIONE CONFERMA IL DIRITTO DELL’INPGI PRIVATIZZATO
DI DARSI NORME AUTONOME DAL SETTORE PUBBLICO
SOTTO IL CONTROLLO DEI MINISTERI DEL LAVORO E DELL’ECONOMIA
Cari colleghi,
la facoltà attribuita all’Inpgi di distaccarsi in parte (ovviamente sotto il controllo dei Ministeri vigilanti) dalle norme che regolano il settore previdenziale pubblico, è stata recentemente ribadita da una sentenza della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, che ha accolto il ricorso del nostro Istituto contro una precedente conclusione del Tribunale di Roma.
Si tratta di una decisione rilevante, che fa ulteriore chiarezza in un settore nel quale il nostro Istituto ha subìto, anche recentemente, non soltanto le interessate contestazioni degli editori, ma anche gli attacchi di qualche componente della nostra categoria.
La controversia traeva origine da un verbale ispettivo che l’Inpgi aveva notificato all’Editoriale Nuova Sardegna il 23 settembre 1997, al fine del ricupero della contribuzione non corrisposta sulle somme che l’editore aveva attribuito come incentivo all’esodo ad alcuni giornalisti, e per le quali gli ispettori dell’Ente avevano invece ravvisato la natura retributiva.
Oltre a confermare la fondatezza degli addebiti contenuti nel verbale, la Corte di Cassazione si è espressa positivamente in merito al ricorso presentato dall’Inpgi contro la decisione del Tribunale di Roma, il quale aveva affermato che le sanzioni applicate dall’Ente per il mancato versamento dei contributi avrebbero dovuto essere calcolate con i parametri (meno rigidi) previsti dalla normativa generale, e non con le regole adottate dal Cda dell’Inpgi, e approvate dai Ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia).
La Cassazione ha invece riconosciuto e ribadito il potere dell’Inpgi (nella qualità di Ente previdenziale privatizzato riconosciuto dal decreto legislativo 509/94) di “adottare deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare all’approvazione ministeriale” così come sancito all’art. 4, comma 6 bis, della legge n. 140 del maggio 1997.
La Corte di Cassazione ha analizzato anche l’argomentazione presentata dall’Editoriale Nuova Sardegna, secondo la quale una legge successiva (la n. 388/2000) avrebbe capovolto tale impostazione, affermando che “le forme previdenziali gestite dall’Inpgi devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive”.
Secondo l’editore il “coordinamento” avrebbe dovuto condurre all’obbligo di adeguarsi totalmente alla normativa generale. Con ciò quindi cancellando la possibilità di parziale autonomia che la legislazione ha comunque riconosciuto (sotto il controllo dei Ministeri vigilanti) agli Enti previdenziali privatizzati qual è l’Inpgi.
Tale interpretazione restrittiva, era stata fatta propria (ma era l’unico caso) anche da una sentenza di Cassazione il 9 maggio 2002, successivamente smentita – su ricorso dell’Inpgi - da una pronuncia del Consiglio di Stato il 12 maggio 2004.
Oggi la nuova pronuncia della Corte di Cassazione fa definitiva chiarezza al riguardo, affermando espressamente di non condividere la decisione assunta nel 2002.
La sentenza affronta anche, sia pure di riflesso, l’argomento relativo alle norme Inpgi sul cumulo tra pensione e redditi da lavoro; norme che – come è noto – hanno sollevato (in passato, ma anche recentemente) qualche polemica nella categoria.
La Sezione lavoro della Cassazione riconosce, anche a questo riguardo, la facoltà dell’Istituto di decidere norme in autonomia rispetto al sistema generale (da sottoporre all’esame dei Ministeri vigilanti) che siano “dirette ad assicurare l’equilibrio di bilanci”.
“Una conferma dell’autonomia che l’Istituto conserva nei confronti delle norme di previdenza sociale – affermano i giudici – è nell’art. 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ove, introducendosi una nuova disciplina in materia di cumulo, pensioni, interessi e sanzioni, si afferma che gli Enti privatizzati possono (e pertanto non sono automaticamente vincolati) applicare queste disposizioni, nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e dall’art. 3 comma 12 della legge 8 agosto 1995 n. 335.”
In conclusione, credo opportuno sottolineare che si tratta di un successo di notevole importanza, ottenuto dal nostro Ufficio legale, che concorre a ribadire autorevolmente il particolare ruolo attribuito all’Inpgi dal decreto legislativo 509/94 che ha dato origine alla nostra privatizzazione.
Gabriele Cescutti