Cari colleghi,
ci è stato segnalato che nello scorso mese di aprile l’USPI, associazione aderente alla CONFAPI, avrebbe sottoscritto con SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, organizzazioni sindacali rappresentative dei lavorator5i grafici e poligrafici, il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie imprese dei settori grafico-editoriale, informatico e cartaio-cartotecnico.
Nel testo di questo contratto collettivo, nell’ambito della declaratoria della classificazione professionale degli addetti al settore, sarebbero state introdotte le qualifiche di: a) “redattore responsabile di periodico”, con il compito di commissionare lavori ad autori e collaboratori e di provvedere, con facoltà discrezionale, a rendere gli articoli conformi al tipo di pubblicazione, apportando modifiche e rettifiche ai testi; b) “redattore di periodico”, che avrebbe il compito di redigere testi o articoli o di intervenire sugli stessi provvedendo a tagli, aggiunte, modifiche, di redigere didascalie e curare la ricerca iconografica; c) “redattore di periodico di prima esperienza”, che avrebbe gli stessi compito del redattore di periodico ma con un trattamento economico inferiore per il primo anno di assunzione.
Si tratta, come è di tutta evidenza, di qualifiche e mansioni che hanno natura squisitamente giornalistica. Il che potrebbe indurre alcune aziende editoriali ad applicare questo contratto ai giornalisti loro dipendenti.
Dobbiamo al riguardo sottolineare che il lavoro giornalistico di natura subordinata è regolato nei settori dell’editoria quotidiana e periodica esclusivamente dal contratto nazionale di lavoro giornalistico siglato da questa Federazione, sindacato unico e unitario dei giornalisti italiani, con la Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg),
Il contratto USPI è stato sottoscritto da organizzazioni sindacali che non hanno nessuna rappresentanza dei lavoratori giornalisti del settore. L’applicazione, pertanto, di questo contratto a giornalisti, siano essi professionisti o pubblicisti o praticanti giornalisti, deve ritenersi giuridicamente illegittima in quanto priva del requisito sostanziale della rappresentatività di uno dei soggetti stipulanti.
Nei giornali periodici l’unica normativa applicabile ai giornalisti dipendenti è, come abbiamo già detto, quella prevista dal Cnlg Fieg-Fnsi. Al riguardo si ricorda che il contratto Fieg-Fnsi stipulato il 10 gennaio 1959 è stato esteso erga omnes con il Dpr 16 gennaio 1961 n. 153 (Norme sul trattamento economico e normativo dei giornalisti). Di conseguenza, il contratto collettivo del 1959 ha valore di legge ed è quindi automaticamente applicabile a tutti “i rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo”, a prescindere dall’appartenenza della singola azienda editoriale o del singolo giornalista ad una ad una delle organizzazioni sindacali stipulanti.
Le attività previste dal contratto del 1959 sono quelle inerenti le prestazioni giornalistiche rese nelle aziende editrici di giornali, quotidiani e periodici, e di agenzie di informazione quotidiana per la stampa.
Premessa, quindi, la assoluta imprescindibilità del contratto Fieg-Fnsi del 1959 nella regolamentazione dei rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica, si deve ricordare che gli adeguamenti economici del contratto Fieg-Fnsi realizzati nel tempo e in particolare quelli previsti dal contratto stipulato l’11 aprile 2001 e attualmente in vigore, trovano applicazione, in base al principio di proporzionalità sancito dall’art. 36 della Carta costituzionale e per unanime riconoscimento giurisprudenziale, a tutti i giornalisti che prestano attività giornalistica nei quotidiani, nei periodici e nelle agenzie di stampa.
Tutto ciò premesso, chiediamo alle Associazioni regionali di Stampa di attivare il massimo di vigilanza per contrastare i tentativi illegittimi che alcuni editori potrebbero mettere in atto, applicando ai propri giornalisti il predetto contratto USPI.
In presenza di casi accertati, le Associazioni devono procedere ad una contestazione formale nei confronti dell’azienda, dopo aver verificato che i giornalisti interessati siano iscritti all’Ars, dandone contestuale notificazione a questa Federazione.
Poiché, come è noto, il sindacato, sia a livello nazionale che territoriale, non ha potere di intervento diretto in sede giudiziaria per le violazioni o per i mancati riconoscimenti dei diritti derivanti dal contratto nazionale di lavoro, occorre che le Associazioni regionali provvedano ad informare tutti i giornalisti ai quali dovesse essere applicato il contratto USPI che è stato palesemente violato il loro diritto al trattamento economico-normativo previsto dal contratto Fieg-Fnsi e che di conseguenza possono fare ricorso alla Magistratura del lavoro. In questo caso, in considerazione dell’assoluta rilevanza del contenzioso, le Associazioni sono invitate a garantire l’assistenza legale ai colleghi che intendessero promuovere azione giudiziaria e a intervenire in giudizio ad adiuvandum.
Si invitano, infine, le Associazioni a mettere in atto con la massima tempestività una capillare indagine sul territorio di propria competenza al fine di sensibilizzare la categoria, allertare i comitati e i fiduciari di redazione, vigilare sull’applicazione delle norme contrattuali.
La Federazione della Stampa è a disposizione delle Associazioni regionali per ogni chiarimento e per qualsiasi iniziativa si dovesse rendere necessaria.
Cordiali saluti.
Paolo Serventi Longhi